Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 febbraio 2007, n. 9.
(1) Ad ogni singolo componente della commissione, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per dipendenti provinciali, spetta un'indennità onnicomprensiva pari a 50,00 euro per ogni ora di seduta; ai fini del calcolo del numero di ore di seduta si tiene anche conto delle ore di seduta iniziate, che sommate fra di loro formano ore intere o superano 30 minuti.
(2) L'indennità di cui al comma 1 è automaticamente adeguata annualmente all'incremento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT.