(1) All'udienza finale la commissione, previa relazione orale del caso oggetto del procedimento, sottopone alla discussione delle parti la sua proposta scritta di conciliazione.
(2) La proposta di conciliazione di cui al comma 1 deve esprimersi in ordine alla sussistenza di una responsabilità medica, all'entità del danno biologico causato, all'eventuale menomazione della capacità lavorativa subita dal o dalla paziente nonché all'eventuale danno morale e esistenziale sofferto da questi come conseguenza del trattamento sanitario.
(3) Sulla base di una valutazione sommaria della documentazione prodotta dal o dalla paziente la commissione formula anche una proposta di conciliazione relativamente ai danni patrimoniali derivati dal fatto lesivo.
(4) Le parti sono libere di modificare concordemente il contenuto della proposta di conciliazione. Le parti, se ritengono di aderire alla proposta formulata dalla commissione, la sottoscrivono in udienza.
(5) In caso di sottoscrizione delle parti la proposta di conciliazione ha il valore di una transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
Allegato 2