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In vigore al: 11/09/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 611)
Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

1)

Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2006, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e l'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per

  • a)  legge: la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1;
  • b)  Ufficio: l' Ufficio provinciale Trasporti funiviari;
  • c)  tecnico responsabile: il tecnico responsabile preposto o la tecnica responsabile preposta agli impianti a fune di cui all' articolo 26 della legge.

Art. 3 (Caratteristiche dei veicoli)

(1) Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria di cui all'articolo 4 della legge sono:

  • a)  capienza minima di quattro persone;
  • b)  completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.

Art. 4 (Domanda e documentazione)

(1) La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'Ufficio. Nella stessa il richiedente la concessione deve impegnarsi ad osservare le norme disciplinanti la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda è corredata della seguente documentazione:

  • a)  progetto preliminare o definitivo dell' impianto che realizza la linea, in unico esemplare o, qualora sia richiesto il parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in duplice esemplare, redatto secondo le modalità di cui agli articoli 11 o 12;
  • b)  relazione sulle finalità dell' impianto e sulla categoria richiesta per la linea, con indicazione degli elementi prescritti per la determinazione della stessa, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 16;
  • c)  copia autenticata dell' atto di costituzione e dello statuto, qualora sia una persona giuridica a presentare la domanda;
  • d)  ricevuta del deposito cauzionale nell' ammontare fissato dall'articolo 17;
  • e)  dichiarazione sulla disponibilità dei terreni o elenco dei nominativi e relativi recapiti dei proprietari dei terreni non disponibili per la costruzione e l' esercizio dell'impianto.

(2) L'Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per il rilascio della concessione.

(3) Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'impianto, che viene notificato alla persona richiedente.

(4) La lunghezza massima delle sciovie di cui all'articolo 7 comma 2 della legge è determinata in 60 m, misurati tra il punto di attacco e di distacco.

(5) Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all'articolo 10 della legge va allegata la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 5 (Procedimento in caso di concorrenza)

(1) L'Ufficio informa i concessionari delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute, relative agli articoli 16, 17 e 18 della legge.

(2) Le domande nonché la documentazione allegata restano a disposizione degli interessati presso l'Ufficio per la durata di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.

(3) L'Assessore o l'Assessora provinciale competente in materia di mobilità, sulla base di un esame comparativo, decide sulle domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.

Art. 6 (Modifica della concessione)

(1) Ai sensi dell'articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria la modifica della concessione, salvo altri casi particolari:

  • a)  la sostituzione dell' impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia;
  • b)  lo spostamento, il prolungamento o l' accorciamento dell'impianto, ritenuti rilevanti dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio;
  • c)  l' aumento della portata oraria rispetto a quella indicata nell'atto di concessione nel rispetto del piano di settore impianti di risalita e piste da sci, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, qualora sia richiesta la valutazione dell'impatto ambientale.

(2) La domanda di modifica della concessione è corredata della seguente documentazione:

  • a)  progetto funiviario preliminare o definitivo di modifica dell' impianto;
  • b)  relazione giustificativa sulla necessità o opportunità dell' iniziativa proposta;
  • c)  se del caso, dichiarazione di cui all' articolo 11, comma 1, lettera g);
  • d)  qualora per la realizzazione delle modifiche all' impianto occorra l'ampliamento dei terreni, dichiarazione sulla loro disponibilità o elenco dei nominativi e relativi recapiti dei proprietari dei terreni non disponibili per la modifica dell'impianto.

(3) I provvedimenti degli organi provinciali di cui all'articolo 7 della legge sono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio.

(4) L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti, notificandolo alla persona interessata.

Art. 7 (Rinnovo della concessione)

(1) Il rinnovo della concessione è disposto dall'Assessore o Assessora provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea di cui all'articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione.

(2) Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio ne dà comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione.

(3) Il concessionario deve presentare la domanda di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza della concessione, corredata da:

  • a)  relazione tecnica sullo stato di efficienza dell' impianto, redatta da un ingegnere esperto o una ingegnera esperta nel settore, iscritto o iscritta all'albo professionale, o dal tecnico responsabile, nella quale sono indicati gli esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e degli esami eseguiti periodicamente negli anni precedenti, circa la sicurezza e lo stato di conservazione;
  • b)  planimetria di cui all' articolo 16, comma 1;
  • c)  descrizione delle finalità della linea;
  • d)  progetto preliminare o definitivo delle eventuali modifiche da apportare sull' impianto;
  • e)  parere di massima favorevole espresso dalla Ripartizione provinciale competente in materia, sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge, qualora quello agli atti dell'Ufficio, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, risulti rilasciato in data anteriore a dieci anni.

(4) L'Ufficio esprime il parere sull'efficienza dell'impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.

(5) Anche nel caso in cui la domanda di rinnovo del già titolare della concessione venga presentata dopo la scadenza della stessa, si osserva la procedura prevista dal presente articolo.

(6) Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati, i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza, l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio di nuovo nulla osta e l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio anche mediante l'apposizione di sigilli.

Art. 8 (Cessione della linea)

(1) La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è comunicata all'Ufficio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità può vietare la cessione, in caso di non rispondenza al pubblico interesse.

(2) Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.

(3) Non si considera cessione la trasformazione o la fusione di società.

Art. 9 (Indennità per la revoca della concessione)

(1) A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell'impianto, come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto che si effettua in:

  • a)  20 anni per funivie bifune, monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, funicolari ed impianti assimilabili;
  • b)  15 anni per funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ed impianti assimilabili;
  • c)  dieci anni per sciovie, ascensori inclinati ed impianti assimilabili.

(2) Nell'indennità si tiene conto di eventuali spese riconosciute, sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o il potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento, linee elettriche di alimentazione, in quanto necessarie per l'esercizio della linea funiviaria.

(3) Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

Art. 10 (Sistema di linea)

(1) La domanda di riconoscimento del sistema, unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all'articolo 19, comma 5, della legge ed il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti, vanno presentati all'Ufficio.

(2) I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

(3) Su richiesta delle persone interessate un sistema riconosciuto può essere variato nella sua composizione.

(4) Il riconoscimento del sistema di linee è disposto dall'Assessore o Assessora provinciale competente in materia di mobilità in conformità al parere tecnico dell'Ufficio.

(5) Agli effetti dell'articolo 19, comma 2, della legge il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso il parere di massima favorevole circa gli itinerari sciistici da parte della Ripartizione provinciale Turismo.

(6) L'insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.

(7) Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema va richiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine, comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa.

(8) Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta per legge.

(9) Il piano di massima di cui al comma 1 è corredato per ogni linea della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j), e di una planimetria generale indicante tutti gli impianti interessati dal sistema di linea.

Art. 11 (Progetto preliminare)

(1) Il progetto preliminare di cui all'articolo 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

  • a)  relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all' esercizio, dell'impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all'infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II della legge;
  • b)  planimetria generale della zona interessata dall' impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25.000, con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;
  • c)  piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  • d)  profilo longitudinale della linea in scala 1:500;
  • e)  calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le relative verifiche;
  • f)  disegni d' insieme quotati delle principali parti dell'impianto comprese le stazioni ed opere di linea nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
  • g)  dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un' esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalità di cui all'articolo 15, dalla quale risulta che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane e valanghe;
  • h)  descrizione della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall' impianto;
  • i)  analisi e relazione di sicurezza di cui all' articolo 14, qualora si tratti di impianti aventi caratteristiche innovative;
  • j)  descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas, e simili, delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l' impianto;
  • k)  limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di salvataggio delle persone in linea.

(2) Il progetto preliminare è firmato dal richiedente la concessione e da un ingegnere esperto o un'ingegnera esperta in materia di impianti a fune, iscritto o iscritta nell'albo professionale.

Art. 12 (Progetto funiviario definitivo)

(1) Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24 della legge, che viene esaminato dall'Ufficio ai fini dell'approvazione, deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:

  • a)  relazione tecnica generale riferita all' intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con una apposita relazione;
  • b)  dichiarazione del o della progettista dell' impianto, in cui si attesta che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali, di cui all'allegato II della legge e delle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, alla quale è allegata l'attestazione circa la reciproca compatibilità per tutte le interfacce esistenti in relazione ai componenti di sicurezza, ai sottosistemi e alla infrastruttura;
  • c)  planimetria generale della zona interessata dall' impianto in scala non minore di 1:25.000 con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;
  • d)  piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  • e)  due profili longitudinali della linea rilevati sull' asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500 o 1:1.000 a seconda delle esigenze illustrative, con indicazione, su quest'ultimo profilo, dell'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre l'ingombro massimo laterale del veicolo, rispettivamente del bordo esterno della pista di risalita delle sciovie, riportando, per le singole campate, l'andamento delle funi con le frecce massime e minime delle stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei traini per le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1.000 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare della stazione a valle e firmato da un ingegnere o un'ingegnera o da un tecnico o una tecnica abilitati in materia e controfirmato dal o dalla progettista;
  • f)  calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative verifiche;
  • g)  disegni d' insieme quotati delle principali parti dell'impianto, comprese le stazioni ed opere di linea nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
  • h)  dichiarazione redatta ai sensi dell' articolo 15 da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, dalla quale risulta che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane e valanghe;
  • i)  parere sulla situazione geologica e geotecnica, con la dimostrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, della stabilità dei terreni interessati dall' impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica o idrogeologica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche;
  • j)  descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas, e simili, delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l' impianto;
  • k)  limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri ed ascensori inclinati, programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea, comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle operazioni con indicazione delle organizzazioni che, nell' eventualità, possono fornire il loro aiuto;
  • l)  uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto l' intera infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle specifiche norme tecniche per l'infrastruttura;
  • m)  analisi e relazione di sicurezza, di cui all' articolo 14;
  • n)  dichiarazione di conformità secondo l' allegato IV della legge per i componenti di sicurezza e l'allegato VI della legge per i sottosistemi, comprendente gli attestati di esame CE dei sottosistemi, ai sensi dell'allegato VII della legge, e gli attestati di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza, ai sensi dell'allegato V della legge, rilasciati da un organismo notificato;
  • o)  confronto tra le norme adottate nel progetto e quelle in vigore per l' infrastruttura.

(2) I disegni quotati dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettera e), sono redatti in formato UNI A4 ovvero nA4, in scala non minore di 1:100 e comunque tale da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi.

(3) Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al comma 1, lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente documentazione tecnica:

  • a)  disegni d' insieme dei componenti di sicurezza, compreso l'elenco dei singoli elementi, e dei sottosistemi dell'impianto, compreso l'elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con l'indicazione delle dimensioni principali, e se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza, che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:
    • 1)  schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri dispositivi con relative descrizioni;
    • 2)  schemi funzionali dell' impianto elettrico riportanti anche il sistema di alimentazione a partire dal punto di consegna dell'energia all'impianto con relative descrizioni;
    • 3)  sistemi informativi e automatizzati con relativa descrizione;
    • 4)  istruzioni di funzionamento e quelle per la manutenzione preventiva e correttiva;
    • 5)  documentazione tecnica comprendente le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa in servizio dell' impianto.

(4) Nel caso di soluzioni innovative o di unico esemplare oppure quando la valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema è in corso presso un organismo notificato, possono essere presentate - in luogo della dichiarazione di conformità - le richieste di valutazione avanzate allo stesso organismo, comprensive della documentazione di cui al comma 3, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui al relativo punto 4); in tal caso non va presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera n).

(5) Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che secondo l'articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere composto almeno dalla seguente documentazione:

  • a)  relazione tecnica circa le modifiche da apportare;
  • b)  calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle parti meccaniche e all' infrastruttura;
  • c)  descrizioni e schemi funzionali dei circuiti elettrici nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici;
  • d)  confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate nel progetto e quelle in vigore.

(6) Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato dal o dalla progettista generale dell'impianto, dal concessionario e dal costruttore dell'impianto.

Art. 13 (Progetto funiviario esecutivo)

(1) Il progetto funiviario esecutivo di cui all'articolo 24 della legge che viene depositato presso l'Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo:

  • a)  gli elaborati necessari per l' effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture ed i disegni di insieme e di dettaglio;
  • b)  la documentazione relativa alle istruzioni per la manutenzione periodica preventiva o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina.

(2) Per i componenti di sicurezza ed i sottosistemi si può fare rinvio alla documentazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), numero 4). Tale documentazione deve essere completata con le istruzioni per le necessarie tarature nel caso di interventi di riparazione, di controllo e di manutenzione riguardanti l'infrastruttura, i sottosistemi ed i componenti di sicurezza. Copia delle istruzioni va consegnata al concessionario dell'impianto.

(3) Il progetto funiviario esecutivo deve essere firmato dal o dalla progettista generale dell'impianto, dal concessionario e dal costruttore.

(4) Qualora siano previste caratteristiche innovative il progetto funiviario esecutivo va presentato unitamente al progetto definitivo.

(5) In caso di più ditte costruttrici e più progettisti dell'impianto, vanno comunicati la ditta responsabile della installazione dell'infrastruttura, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché il o la progettista generale dell'impianto, che è responsabile del coordinamento e della reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché del coordinamento e della compatibilità di questi con l'infrastruttura.

Art. 14 (Analisi e relazione di sicurezza)

(1) L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza di cui all'articolo 46 della legge devono corrispondere a quanto previsto all'allegato III della stessa legge.

(2) Possono essere presentate più analisi di sicurezza, che si riferiscono alle varie parti specialistiche dell'impianto, redatte dalle singole progettiste o dai singoli progettisti specialisti.

(3) L'analisi di sicurezza tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell'impianto e l'ambiente nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e della messa in servizio, individuando, sulla base delle esperienze note fino ad oggi, tutti i rischi che possono verificarsi in esercizio, tenendo conto di tutte le possibili modalità di esercizio previste.

(4) L'analisi di sicurezza si estende, oltrechè alle caratteristiche dell'impianto, anche all'infrastruttura ed a tutte le interfacce che possono risultare dall'azione reciproca tra i tre componenti costitutivi dell'impianto, infrastruttura, sottosistema e componente di sicurezza, qualora non già comprese in un sottosistema. Essa deve tener conto almeno dei seguenti eventi esterni, che possono ostacolare, limitare o impedire l'esercizio dell'impianto:

  • a)  valanghe, frane, caduta sassi, alluvione, caduta di alberi e simili;
  • b)  situazione geologica e geotecnica dell' intero tracciato e natura del relativo terreno;
  • c)  incendio;
  • d)  attraversamenti e parallelismi con edifici, linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas, e simili;
  • e)  eventi meteorologici, come vento, ghiaccio, neve, nebbia, temporali, calore, freddo e simili;
  • f)  terremoto;
  • g)  fulmini;
  • h)  ostacolo alla navigazione aerea.

(5) Sulla base dell'analisi di sicurezza è redatta la relazione di sicurezza, nella quale sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi individuati e l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto.

(6) Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge la relazione di sicurezza è elaborata e firmata da un professionista esperto o una professionista esperta nel settore funiviario con abilitazione alla progettazione di impianti a fune, che verifica sul posto tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell'impianto e l'ambiente nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e della messa in servizio.

(7) La relazione di sicurezza è sottoscritta anche dal o dalla legale rappresentante della ditta costruttrice responsabile dell'installazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

(8) Qualora siano previsti scostamenti dalle norme tecniche specifiche circa l'infrastruttura, l'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza devono dimostrare, mediante una dettagliata analisi, che è garantito lo stesso livello di sicurezza sia per la costruzione sia per l'esercizio e che vengono comunque rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II della legge.

(9) L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono consegnate al direttore o alla direttrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori.

Art. 15 (Assenza di pericolo da frane e valanghe)

(1) Nel redarre la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e all'articolo 12, comma 1, lettera h), oltre che degli elementi morfologici, si deve tener conto anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione è accompagnata da una planimetria generale della zona, in scala non inferiore a 1:25.000, preferibilmente 1:10.000, in cui è segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto o dall'esperta.

(2) La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo.

Art. 16 (Relazione sulle finalità dell'impianto)

(1) La relazione sulle finalità dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), consiste in una descrizione delle finalità dell'impianto e in un'analisi sull'origine del traffico prevedibile. Alla stessa è allegata una planimetria, in scala 1:10.000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari sciistici o turistici di collegamento tra queste.

Art. 17 (Ammontare del deposito cauzionale)

(1) La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), è pari a:

  • a)  6.000,00 euro per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie bi- e monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilabili;
  • b)  2.400,00 euro per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
  • c)  1.000,00 euro per linee da realizzare con impianti, quali sciovie, slittinovie ed ascensori inclinati ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e 1.500,00 euro per linee di lunghezza superiore.

Art. 18 (Domanda di collaudo)

(1) La domanda di collaudo è corredata di:

  • a)  dichiarazione della ditta costruttrice sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle saldature effettuate da parte di personale specializzato nell' infrastruttura dell'impianto eRIKE>, in particolare, nelle strutture di essa aventi speciale importanza ai fini della sicurezza, nonché sulla completa ultimazione dell'opera a regola d'arte;
  • b)  ricevuta comprovante l' avvenuto deposito, presso il Tesoriere della Provincia, dell'importo preventivato per onorari e rimborsi dei collaudatori, salvo conguaglio;
  • c)  su richiesta dell' Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati nell'infrastruttura dell'impianto;
  • d)  su richiesta dell' Ufficio, certificati delle prove e verifiche effettuate o da effettuare sull'impianto;
  • e)  verbali relativi all' esame magnetoinduttivo delle funi;
  • f)  dichiarazione sull' avvenuta installazione degli impianti di messa a terra elettrica e relativa verifica;
  • g)  certificazione sull' avvenuto deposito presso la Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell'ingegnere nominato o dell'ingegnera nominata dal concessionario;
  • h)  convenzione con le organizzazioni coinvolte per il soccorso delle persone in linea;
  • i)  dichiarazione, firmata dal o dalla progettista generale dell' impianto e dal costruttore dell'impianto, attestante che i sottosistemi ed i componenti di sicurezza impiegati sono compatibili sia reciprocamente che con l'infrastruttura del relativo impianto;
  • j)  dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza e sottosistemi ed attestati di esame CE di cui all' articolo 12, comma 1, lettere n), e comma 3, se non già presentate con il progetto definitivo.

(2) Nella domanda di collaudo, il direttore o la direttrice dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver eseguito personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico, atte a verificare il regolare funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio. Nella domanda sono altresì indicate le ore di preesercizio effettuate.

(3) Le modalità di collaudo di cui all'articolo 25 comma 5 della legge in linea di massima sono:

  • a)  esame della documentazione tecnica riguardante l' opera;
  • b)  accertamento della corrispondenza dell' opera alle caratteristiche principali del progetto;
  • c)  accertamento che dalle verifiche e prove di carico e di funzionamento effettuate nel corso della visita, i cui risultati sono riportati nel modello di relazione di collaudo predisposto dall' Ufficio, non sono emerse sostanziali discordanze rispetto a quanto dichiarato dalla direzione lavori.

Art. 19 (Tariffe, orari, assicurazioni)

(1) L'Assessore o l'Assessora competente in materia di mobilità può approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto, ad eccezione delle linee funiviarie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.

(2) Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge sono indicate nell'allegato B.

(3) Su richiesta dell'Ufficio, il concessionario deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C.

(4) Il trasporto dei viaggiatori va eseguito secondo l'ordine delle richieste. È vietato accordare precedenze, salvo per il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti e piste, per le funzionarie o i funzionari incaricati della vigilanza e per le persone incaricate del soccorso nell'espletamento delle loro funzioni e, previo accordo con il concessionario, per singole persone che si trasferiscono per motivi di lavoro.

Art. 20 (Oneri di sorveglianza e di collaudo)

(1) La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell'Ufficio provinciale Entrate, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L'intera quota annua è dovuta anche l'anno in cui scade la concessione.

(2) L'onorario spettante ad ogni collaudatore è indicato nella tariffa di cui all'allegato E. Qualora il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso e delle strutture metalliche sia eseguito da parte di una libera professionista o un libero professionista nominato dal concessionario, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è determinato nell'80 per cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P') determinato nell'allegato A. Per i dipendenti provinciali l'onorario di collaudo è integrato nell'indennità libero-professionale, salvo che essi siano chiamati a far parte della Commissione di collaudo in qualità di componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(3) Oltre all'onorario, ai componenti la commissione di collaudo ed al segretario o alla segretaria sono corrisposti, in quanto spettino, il compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nonché l'indennità di missione. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni tali emolumenti sono liquidati secondo la normativa vigente per l'ente di appartenenza.

(4) Su richiesta dell'Ufficio, il concessionario effettua il deposito delle somme per gli onorari, i compensi e le spese di cui al comma 3 sul conto intestato "Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico", appositamente istituito presso il Tesoriere della Provincia, il quale trasmette copia della quietanza all'Ufficio.

(5) Il Direttore o la Direttrice dell'Ufficio dispone il versamento all'entrata del bilancio provinciale delle somme depositate ai sensi del comma 4 relative a collaudi eseguiti da collaudatori dipendenti provinciali.

(6) I depositi di cui al comma 4 sono tenuti dal Tesoriere in evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio va indicata la consistenza nel verbale della verifica di cassa.

(7) La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio vigila sulla regolarità del servizio dei depositi e delle spese inerenti alle operazioni di collaudo.

Art. 21 (Regolamento di esercizio)

(1) L'esercizio dell'impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall'Ufficio, su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio, in quanto applicabili.

(2) Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l'ordinamento, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento in servizio, il trasporto con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell'esercizio e alla manutenzione dell'impianto, il comportamento dei viaggiatori ed il trasporto di cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e relative sanzioni. Il personale di servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio.

(3) Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori è esposto in luogo ben visibile al pubblico. I trasgressori a tali disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico, sia nelle stazioni che in linea, e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale o dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

(4) Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche mediante posta elettronica, telegramma o fax, qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

Art. 22 (Sorveglianza sugli impianti)

(1) L'Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all'articolo 27 della legge, accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell'atto di concessione, nonché l'esatta applicazione delle tariffe, degli orari approvati, nonché le modalità di esercizio.

(2) Qualora il concessionario diffidato per tre volte da parte dell'Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio anche mediante l'apposizione di sigilli.

(3) I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 27, comma 1, della legge sono annotati su apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio.

(4) Presso l'impianto è tenuto il libro giornale approvato dall'Ufficio, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche ed all'esercizio. Tale libro è a disposizione dell'Ufficio.

(5) I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, sono riportati su un modello redatto dallo stesso tecnico responsabile e depositato presso l'impianto. I risultati sono comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.

Art. 23 (Revisioni speciali degli impianti)

(1) Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni ad una revisione speciale, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza, di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.

(2) Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico responsabile, individuano tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.

(3) Le eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici, sono rinnovate almeno ogni cinque anni.

(4) Effettuata la revisione speciale, il tecnico responsabile invia all'Ufficio una relazione finale, indicando l'esito delle verifiche e prove effettuate.

Art. 24 (Revisioni generali degli impianti)

(1) Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data del primo inizio dell'esercizio o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:

  • a)  le funivie bifune a va e vieni e le funicolari terrestri ogni 20 anni;
  • b)  le funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli ogni 20 anni e successivamente ogni dieci anni;
  • c)  le funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ogni 15 anni;
  • d)  le sciovie, ascensori inclinati e gli impianti assimilabili ogni dieci anni.

(2) Per gli impianti che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale va completata prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.

(3) Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario presenta, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, firmata da un ingegnere esperto o un'ingegnera esperta nel settore, iscritto o iscritta nell'albo professionale, o dal tecnico responsabile dell'impianto. La relazione tiene conto dei controlli, delle verifiche e prove da effettuare almeno sulle seguenti parti dell'impianto tenendo conto anche delle istruzioni per la manutenzione delle ditte costruttrici:

  • a)  costruzioni delle stazioni e della linea;
  • b)  tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli, di norma previo smontaggio delle stesse;
  • c)  elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all' articolo 23, comma 1;
  • d)  tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.

(4) Sulla base dell'esito dei controlli di cui al comma 3 sono adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire con sicurezza un ulteriore periodo di esercizio, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.

(5) Terminata la revisione generale, il direttore o la direttrice dei lavori redige una relazione sui lavori e controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso o della stessa, dalla quale risulti che è garantito l'esercizio per un ulteriore periodo di tempo con piena efficienza e sicurezza. L'Ufficio, effettuato con esito positivo l'esame della relazione di revisione, emette, se necessario, un provvedimento di proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge.

Art. 25 (Contrassegno distintivo)

(1) Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere conforme a quello riprodotto in scala 3:1 all'allegato F.

Art. 26 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 27 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato C (articolo 19)
Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

(1) I minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti:

  • a)  per funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili:
    • 1)  danni a cose e/o animali euro 600.000,00
    • 2)  danni a persone euro 2.500.000,00
    • 3)  catastrofe euro C x N x 250.000,00
      dove:
      C = 0,30 per impianti fino a 35 persone per veicolo;
      C = 0,25 per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;
      C = 0,20 per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
      N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa.
  • b)  per funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili:
    • 1)  danni a cose e/o animali euro 600.000,00;
    • 2)  danni a persone euro 2.500.000,00;
    • 3)  catastrofe euro C x N x 100.000,00;
      dove:
      C = 0,30 per impianti fino a 250 persone in linea di salita e di discesa;
      C = 0,25 per impianti da 251 a 350 persone in linea di salita e di discesa;
      C = 0,20 per impianti con oltre 350 persone in linea di salita e di discesa;
      N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa;
  • c)  per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili:
    • 1)  danni a cose e/o animali euro 600.000,00;
    • 2)  danni a persone euro 2.500.000,00;
    • 3)  catastrofe:
      • a.  euro 2.500.000,00 per impianti con massimo di 100 persone in linea di salita e di discesa;
      • b.  euro 3.500.00,00 per impianti con oltre 100 persone in linea di salita e di discesa;
  • d)  per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili:
    • 1)  danni a cose e/o animali euro 250.000,00;
    • 2)  danni a persone lire euro 2.500.000,00;
    • 3)  catastrofe euro 2.500.000,00.

Allegato D (articolo 20)
Contributo per spese di sorveglianza

(1) Il concessionario è tenuto a versare annualmente il contributo per spese di sorveglianza di cui all'articolo 29 della legge nella seguente misura per anno:

  • a)  euro 1.880,00 per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili.
    Per le linee di prima categoria il contributo è ridotto al 25%.
  • b)  euro 940,00 per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
  • c)  euro 627,00 per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

(2) Il contributo, definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il comune di Bolzano, diffuso dall'Istituto provinciale di statistica - ASTAT e riferito al mese di giugno.

(3) L'aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno 10% e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Allegato E (articolo 20)
Compenso professionale per collaudo di impianti a fune

Costo convenzionale di costruzione (P+P') Percentuale per tutti gli impianti tranne le sciovie

550.000,00 Euro         0,361

725.000,00 Euro         0,269

1.100.000,00 Euro         0,188

1.450.000,00 Euro         0,148

2.175.000,00 Euro        0,109

2.900.000,00 Euro         0,091

3.700.000,00 Euro         0,081

Costo convenzionale di costruzione (P+P') Percentuale per le sciovie

80.000,00 Euro         0,63

155.000,00 Euro         0,378

235.000,00 Euro         0,302

310.000,00 Euro         0,272

400.000,00 Euro         0,261

Per importi delle opere superiore al massimo od inferiore al minimo indicato nella presente tabella, le percentuali restano invariate. Per valori intermedi le percentuali vengono determinate per interpolazione lineare.

Allegato F (articolo 25)
Contrassegno distintivo di riconoscimento dell'addetto agli impianti funiviari a contatto con il pubblico

Scala 3:1

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ActionAction08/06/2006 - Contratto collettivo 8 giugno 2006
ActionAction08/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
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ActionAction13/06/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction20/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
ActionAction21/06/2006 - Contratto collettivo 21 giugno 2006
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ActionAction22/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
ActionAction04/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
ActionAction17/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
ActionAction25/07/2006 - Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction26/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
ActionAction28/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
ActionAction05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
ActionAction05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
ActionAction12/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
ActionAction25/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
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ActionAction06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006
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ActionAction09/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
ActionAction13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
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ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
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ActionAction17/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
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ActionAction22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
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ActionAction04/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
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ActionAction14/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
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ActionAction19/12/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
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ActionAction29/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
ActionAction26/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
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