Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.
(1)L’installazione e l’esercizio di un apparecchio in ambiente coperto sono ammessi alle seguenti condizioni:
(2) Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purchè non costituenti attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, sono consentite solo se divise da porte tagliafuoco con caratteristiche almeno RE 30.
(3) È vietata l'installazione di apparecchi all'interno di autorimesse destinate al ricovero di veicoli di proprietari diversi dall'utente dell'apparecchio e suoi familiari, nonché in ogni altro locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.
La rubrica dell'art. 3 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.
L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.