Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.
(1) Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, non necessitano di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.
(2) È fatta salva la possibilità da parte dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli a campione ed emettere prescrizioni.