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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

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Prescrizioni per la zona I per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. sono ammesse solamente attività relative all'approvvigionamento idropotabile;
  2. la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione;
  3. lo studio idrogeologico volto a delimitare le aree di tutela dell'acqua potabile indica l'eventuale necessità di recintare la zona di captazione di un pozzo di emungimento o le aree difficilmente accessibili;
  4. l'area in un raggio di cinque metri dal punto di captazione va liberata da cespugli o alberi ed è mantenuta a coltre erbosa;
  5. le radici vanno eliminate;
  6. l'area va coperta con uno strato impermeabile e compatibile con l'acqua potabile e la superficie deve essere modellata in modo che le acque superficiali possano defluire rapidamente senza dar luogo a ristagni superficiali;
  7. è vietato l'accesso ai non addetti;
  8. la zona va individuata da appositi cartelli, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta provinciale;
  9. in caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 (Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati") devono essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale), indipendentemente dalla destinazione individuata nel piano urbanistico.
1)

Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.

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