Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.
(1) Le misure di cui all'articolo 3, comma 1 sono adottate entro un anno dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.
(2) I sistemi di smaltimento delle acque stradali di cui all'allegato D, lettera a), punto 15) devono essere adottati entro due anni dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.
(3) Gli scarichi di acque reflue esistenti di cui all'allegato D, lettera b), punto 1) sono eliminati entro un anno dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.