(1) L'Ufficio può richiedere informazioni personali e sensibili sulle organizzazioni, sugli enti e sulle persone in servizio sociale volontario agli altri uffici provinciali, ai comuni e agli altri servizi pubblici e privati aventi competenze in materia. Le aziende sanitarie, i comuni e gli enti strumentali della Provincia e dei comuni collaborano con l'amministrazione provinciale per lo svolgimento dei compiti di controllo.
(2) L'Ufficio, in ogni momento, può esigere l'esibizione di libri, registri e della documentazione contabile obbligatoria e procedere ad ispezioni.
(3) Se l'organizzazione o l'ente si rifiuta di fornire informazioni ovvero vengono riscontrate gravi irregolarità nella gestione o viene accertato che sono venuti meno i requisiti per l'impiego di persone in servizio sociale volontario, l'Ufficio avvia un'inchiesta, informandone l'organizzazione o ente interessato, con l'invito a produrre entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a 15 giorni, i documenti giustificativi e scritti difensivi.
(4) Se nell'ambito dei controlli i fatti contestati dovessero trovare conferma, per un periodo determinato dall'Ufficio non possono essere prese in considerazione eventuali domande di assegnazione di persone in servizio sociale volontario.