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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 4 (Giorni di riposo settimanale)

(1)Il gestore ha facoltà di non osservare alcun giorno di riposo ovvero di osservare fino a due giorni di riposo settimanale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notificazione dell’avvenuta determinazione.

(2) I giorni di riposo settimanali non devono essere osservati nei seguenti casi:

  1. per la somministrazione di pasti e bevande alla clientela alloggiata negli esercizi ricettivi;
  2. per la somministrazione di vitto dovuta in base ad obblighi contrattuali di durata almeno mensile;
  3. nella settimana precedente e successiva al Natale e alla Pasqua;
  4. in coincidenza con festività infrasettimanali.

(3) In caso di particolari esigenze stagionali o di evenienze locali, il sindaco può sospendere l’obbligo del giorno o dei giorni di riposo per un determinato periodo di tempo, anche solo a favore di taluni esercizi specifici.4)

4)
L'art. 4 è stato così sostituito dal comma 2 del D.P.P. 29 giugno 2010, n. 474/36.1.