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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.41)
Disciplina dell'orario degli esercizi pubblici

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2006, n. 40.

Art. 1 (Comune orario di esercizio)

(1) Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00.

(2) I locali da ballo aprono alle ore 20.00, chiudono alle ore 3.00.

(3) I locali notturni, caratterizzati quale "night club", aprono alle ore 22.00, chiudono alle ore 5.00.

(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.2)

2)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dal D.P.P. 18 maggio 2011, n. 161/36.1.