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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 121)
Regolamento sul servizio idropotabile

1)

Pubblicato nel B.U. 16 maggio 2006, n. 20.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina il servizio di acqua potabile e antincendio ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a)  gestore: il comune oppure, previa convenzione, la cooperativa, l' interessenza o l'azienda di diritto pubblico o privato che provvede all'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;
  • b)  stazione appaltante: il comune che appalta il servizio di approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;
  • c)  cliente: il soggetto che usufruisce del servizio da parte del gestore;
  • d)  punto di consegna: l' intersezione tecnica e giuridica tra gestore e cliente;
  • e)  zona di approvvigionamento: la zona delimitata dal comune appaltante ovvero, in caso di acquedotti sovracomunali, la zona delimitata dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia su proposta dei comuni interessati.

Art. 3 (Usi dell'acqua potabile)

(1) Si distingue tra i seguenti tipi di fornitura, in base ai quali determinare le tariffe ed il volume d'acqua:

  • a)  fornitura privata, indipendentemente dal numero di persone allacciate;
  • b)  fornitura pubblica;
  • c)  fornitura agricola;
  • d)  fornitura commerciale ed industriale;
  • e)  fornitura obbligatoria per l' approvvigionamento antincendio pubblico.

(2) L'acqua potabile non può essere impiegata per nuovi impianti d'innevamento, di refrigerazione o di produzione di calore. Questa regolamentazione non si applica ad impianti a circuito chiuso.

Art. 4 (Piani)

(1) Il gestore predispone:

  • a)  il piano di risparmio dell' acqua prevedendo idonee misure e campagne informative;
  • b)  il piano d' emergenza comprensivo del piano d'allarme e del piano d'intervento per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.

(2) Il gestore con più di 3.000 clienti deve possedere la certificazione di qualità ISO 2001. Oltre ai piani di cui al comma 1 esso predispone:

  • a)  un sistema informativo geografico (GIS);
  • b)  il piano di disposizione della rete;
  • c)  il piano di manutenzione.

Art. 5 (Standard e criteri)

(1) Nel regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 18, sono compresi tutti i valori indicativi di cui all'allegato A e ciascun valore è fissato dal consiglio comunale. I valori riportati all'allegato A rappresentano valori indicativi da perseguire.

(2) In caso di mancato rispetto dei criteri minimi fissati dal consiglio comunale il comune può risolvere la convenzione di approvvigionamento.

Art. 6 (Assicurazione)

(1) Il gestore si assicura per i danni causati a persone, animali, oggetti o all'ambiente a seguito dell'approvvigionamento.

Art. 7 (Fornitura)

(1) Alla fornitura si applicano le disposizioni di cui all'allegato A.

(2) Il cliente non può richiedere acqua potabile di qualità e pressione diverse rispetto a quelle disponibili al punto di presa, nè all'atto della richiesta, nè durante l'approvvigionamento. Il gestore ha l'obbligo di fornire acqua potabile della migliore qualità possibile.

Art. 8 (Scarsità di acqua)

(1) In caso di scarsità di acqua potabile il gestore:

  • a)  invita il sindaco ad emettere un' ordinanza specifica;
  • b)  invita al risparmio d' acqua tramite i mass media;
  • c)  limita i consumi d' acqua non essenziali;
  • d)  limita il consumo nelle attività produttive;
  • e)  limita il consumo presso clienti pubblici predeterminati;
  • f)  diminuisce la pressione in rete;
  • g)  predispone la distribuzione d' acqua alternata;
  • h)  cura l' approvvigionamento di ospedali e case di cura.

Art. 9 (Informazioni)

(1) Il gestore informa il cliente sull'approvvigionamento dell'acqua, indicandone i valori fisici e chimici e gli fornisce le informazioni concernenti la fornitura nonché la provenienza dell'acqua.

Art. 10 (Guasti nell'approvvigionamento idrico)

(1) Per casi di guasti nell'approvvigionamento idrico il gestore garantisce ai clienti un punto di contatto, eventualmente anche tramite convenzione con organizzazioni di protezione civile.

Art. 11 (Responsabilità)

(1) Il gestore è responsabile della fornitura dell'acqua potabile e del sistema antincendio pubblico. Esso interrompe o riduce l'approvvigionamento, in caso di pericolo incombente o qualora gli impianti interni non siano stati eseguiti a regola d'arte. Qualora non sia stata pagata la tariffa dell'acqua o siano stati effettuati prelievi abusivi, l'approvvigionamento viene interrotto o rispettivamente ridotto al minimo previsto per l'uso domestico. La comunicazione dell'interruzione o riduzione avviene mediante affissione alla porta, lettera raccomandata o altre forme adeguate.

Art. 12 ( Sorveglianza e manutenzione)

(1) Il gestore esegue i controlli, la manutenzione e la sorveglianza di cui all'allegato A.

Art. 13 (Controlli di qualità interni)  delibera sentenza

(1) Il gestore è tenuto ad effettuare controlli interni ai sensi dell'allegato A per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano e si avvale di laboratori propri oppure incaricati.

massimeDelibera N. 333 del 04.02.2008 - Servizio idropotabile - Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni

Art. 14 (Contatori)

(1) Ad ogni edificio o punto di prelievo deve corrispondere almeno un contatore, installato secondo le modalità di cui all'allegato A.

(2) Negli edifici di nuova costruzione è installato un contatore autonomo per ogni unità immobiliare.

Art. 15 (Perdite)

(1) La tenuta dei dispositivi del sistema d'approvvigionamento è controllata annualmente secondo le modalità di cui all'allegato A.

Art. 16 (Telecontrollo e telegestione)

(1) Ogni gestore deve dotarsi di un sistema di telecontrollo e telegestione.

(2) I dati vengono trasmessi alla centrale dell'acquedotto. Gli impianti di telecontrollo e telegestione:

  • a)  rilevano i dati attuali tramite misurazione e conteggio;
  • b)  confrontano i dati attuali con quelli previsti tramite segnalazione e sorveglianza;
  • c)  definiscono lo stato previsto tramite pilotaggio e regolazione.

(3) Il gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse i seguenti dati di esercizio:

  • a)  la quantità d' acqua in m³, consumata nel corso di un anno;
  • b)  il prezzo di vendita per ogni m³;
  • c)  le quantità d' acqua in m³ prelevate dai singoli serbatoi e misurate mediante appositi contatori.

Art. 17 (Quaderno di servizio)

(1) La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia predispone il quaderno di servizio, fissandone il contenuto e le modalità di compilazione.

(2) Il gestore tiene il quaderno di servizio e vi effettua le annotazioni mensili al fine di redigere la relazione annuale.

(3) Per gestori con meno di 3.000 clienti verrà predisposto un quaderno di servizio semplificato.

Art. 18 (Piano di emergenza)

(1) Il gestore redige il piano di emergenza, comprendente il piano d'allarme ed il piano di intervento per l'approvvigionamento idrico potabile e provvede agli adempimenti di cui all'allegato A.

(2) Il piano d'emergenza è redatto per i casi di:

  • a)  interruzione del servizio;
  • b)  disturbo del servizio;
  • c)  calamità naturali;
  • d)  eventi ambientali;
  • e)  attentati.

(3) Il piano è approvato dall'appaltante e costituisce parte integrante del piano comunale di protezione civile.

(4) L'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio è determinato in modo tale da consentire una ridondanza del sistema di approvvigionamento.

Art. 19 (Tecnico idropotabile)

(1) Il gestore incarica un tecnico idropotabile, anche esterno, il quale frequenta un corso della durata di almeno 30 ore di insegnamento, organizzato dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, eventualmente in collaborazione con altri soggetti, vertente sugli argomenti di cui all'allegato A.

Art. 20 (Tariffe)

(1) Il comune definisce annualmente per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dell'acqua per metro cubo, secondo gli usi di cui all'articolo 3, e comunica il relativo provvedimento all'Ufficio provinciale gestione risorse idriche.

(2) La tariffa è composta da costi di gestione e costi d'investimento che vengono fissati dal comune. La quota dei costi d'investimento spetta a colui che realizza gli investimenti.

Art. 21 (Prelievo di acqua)

(1) Il cliente preleva l'acqua secondo le prescrizioni di cui all'allegato A e risponde di qualsiasi danno cagionato al gestore o a terzi.

Art. 22 (Diritto di allacciamento)

(1) Il cliente ha diritto alla fornitura da parte del gestore più vicino, qualora tecnicamente possibile.

Art. 23 (Dovere di allacciamento)

(1) Il comune può prescrivere che nuovi edifici entro un raggio di 200 metri in linea d'aria dalla rete idropotabile del gestore devono essere allacciati alla rete.

Art. 24 (Divieto di vendita)

(1) Il cliente non può rivendere l'acqua nè effettuare prelievi senza contatore, tranne in caso di incendio o di esercitazione dei vigili del fuoco, nè servirsi di deviazioni con tubi flessibili da fontane pubbliche. In caso contrario il gestore interrompe o riduce la fornitura ai sensi dell'articolo 11.

Art. 25 (Condotta di allacciamento)

(1) Il comune definisce i particolari della regolazione per le condotte d'allacciamento. Per motivi di una razionale gestione dell'intero sistema delle condotte e della loro manutenzione è raccomandabile che dopo la realizzazione la condotta d'allacciamento fino all'altezza della valvola di non-ritorno entri a far parte della proprietà del gestore che ne assume tutte le spese risultanti dopo la realizzazione, e con ciò cessa per il cliente la responsabilità per questa condotta.

(2) Il cliente è responsabile dell'integrità delle tubazioni, delle valvole e dei contatori situati nella sua proprietà. L'allacciamento può essere usato solo per l'attività richiesta.

Art. 26 (Impianto interno)

(1) Il cliente è responsabile dell'impianto interno, realizzato secondo le prescrizioni dell'allegato A. L'impianto non può avere alcun punto di contatto con tubazioni di altri sistemi di approvvigionamento idrico.

Art. 27 (Fonti aggiuntive)

(1) In caso di utilizzo di acqua da altre fonti di approvvigionamento, quali acqua piovana, sorgenti e acqua sotterranea, l'acqua non deve essere destinata al consumo umano, nè può entrare in contatto con l'acqua potabile.

(2) Ogni approvvigionamento d'acqua aggiuntivo deve essere comunicato al gestore.

Art. 28 (Disposizioni transitorie)  delibera sentenza

(1) I gestori con più di 3.000 clienti applicano i valori indicativi di cui all'allegato A entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed i gestori con meno di 3.000 clienti applicano i medesimi criteri entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Il gestore definisce il programma dei controlli di qualità di cui all'allegato A entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3) Ai gestori con meno di 3.000 clienti è accordato per l'acquisizione dei sistemi di trasmissione dati di cui all'articolo 16 un termine di transizione di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(4) Il gestore redige il piano di emergenza di cui all'articolo 18, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Il gestore applica le tariffe per metro cubo di cui all'articolo 20, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

massimeDelibera N. 333 del 04.02.2008 - Servizio idropotabile - Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni

ALLEGATO A

Standard di qualità

(1) Sono standard di qualità ai sensi dell'articolo 5:

  • a)  continuità e regolarità dell' approvvigionamento;
  • b)  ripristino immediato dell' approvvigionamento in caso di guasti;
  • c)  tempi brevi per l' effettuazione degli allacciamenti;
  • d)  sicurezza e risparmio energetico;
  • e)  semplicità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle fatture;
  • f)  informazioni esaustive e di facile comprensione per il cliente;
  • g)  misurazione corretta del consumo e della pressione di fornitura;
  • h)  fatturazione precisa;
  • i)  correttezza e gentilezza del personale;
  • j)  tutela dell' ambiente.

Valori indicativi

(1) All'attuazione del servizio di approvvigionamento ed ai contatti con il cliente si applicano i seguenti valori indicativi per la redazione dei regolamenti di acquedotto:

  • a)  apertura degli sportelli nei giorni feriali: minimo 4 ore dalle ore 8:00 alle 18:00;
  • b)  informazione telefonica nei giorni feriali: minimo 7 ore;
  • c)  gestione telefonica delle richieste: identica alle richieste scritte;
  • d)  interruzione della fornitura in caso di disdetta del contratto: entro 2 giorni lavorativi;
  • e)  riattivazione della fornitura interrotta in caso di cambiamento del cliente: entro 2 giorni lavorativi;
  • f)  sostituzione di contatori in avaria: entro 2 giorni lavorativi;
  • g)  redazione del preventivo senza sopralluogo: entro 4 giorni lavorativi;
  • h)  redazione del preventivo con sopralluogo: entro 7 giorni lavorativi;
  • i)  inizio lavori, dal pagamento dell' acconto in caso di allacciamenti nuovi: entro 10 giorni solari;
  • j)  inizio lavori di riparazione senza scavo: entro 5 giorni solari;
  • k)  inizio lavori di riparazione con scavo: entro 10 giorni solari;
  • l)  inizio verifica del contatore: entro 5 giorni lavorativi;
  • m)  inizio prova di pressione: entro 5 giorni lavorativi;
  • n)  tempo di intervento a partire dalla comunicazione per il sopralluogo in caso di avaria: entro 30 minuti;
  • o)  inizio lavori a partire dalla comunicazione in caso di avarie: entro 3 ore;
  • p)  risposta del gestore a partire dal ricevimento di reclami: entro 30 giorni solari;
  • q)  comunicazione di interruzione: almeno 24 ore prima;
  • r)  tempi d' interruzione in caso di lavori ordinari e straordinari: massimo 24 ore;
  • s)  chiusura contatori: entro 2 giorni lavorativi;
  • t)  lettura contatori con controllo nell' arco di un anno: almeno una;
  • u)  fatturazione per il consumo annuale: almeno una;
  • v)  fatturazione per altri lavori eseguiti: entro 45 giorni solari.

(2) I criteri sono precisati nella convenzione stipulata tra appaltante e gestore e sono consultabili dal cliente nella carta dei servizi.

(3) Il termine decorre dalla data di riscontro presso il gestore. Per giorno s'intende quello solare, esclusi i festivi. I sabati ed i prefestivi sono parificati ai festivi. In caso di mancato rispetto di un criterio il gestore paga al cliente la somma di 100,00 €.

(4) I lavori per il cliente devono essere eseguiti tempestivamente e non possono essere interrotti tranne che in caso di forza maggiore.

(5) Il cliente può effettuare la lettura previa comunicazione del gestore in ordine alle relative modalità.

(6) In caso di mancato pagamento il primo sollecito è notificato entro 20 giorni. In caso di ulteriore mancato pagamento a seguito del secondo sollecito, la fornitura viene interrotta entro 10 giorni. Resta comunque garantita la fornitura minima per gli usi domestici.

(7) Ogni tre anni il gestore esegue i sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela. I risultati sono riportati nella relazione annuale.

Condizioni di fornitura

(1) Ogni prelievo d'acqua dalla rete va misurato, ad eccezione degli allacciamenti ad uso antincendio a scopo d'esercitazione o di emergenza.

(2) La pressione da fornirsi al punto di consegna è compresa tra 4 e 8 bar. È compito del cliente ridurre la pressione. La valvola per la riduzione della pressione è dietro il punto di consegna. Ambedue le valvole sono collocate dietro il contatore. La fornitura avviene ininterrottamente 24 ore su 24. Interruzioni sono ammesse solamente in caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie ed in casi imprevisti. La comunicazione al cliente si effettua tramite affissione alla porta. Il gestore si riserva la facoltà di utilizzare metodi alternativi in caso di interruzioni di ampie zone.

(3) L'approvvigionamento idrico è erogato con libero deflusso ed è misurato tramite un contatore con pressione disponibile sul punto di presa in rete.

(4) Un approvvigionamento senza contatore è concesso solo in caso di prelievo di acqua antincendio con allacciamento diretto alla rete di distribuzione pubblica. In casi eccezionali l'approvvigionamento può essere regolato con deflusso costante e determinato.

Controlli e manutenzione

(1) Su tutte le opere maggiori, come sorgenti, pozzetti e serbatoi, devono essere installati punti geodetici di misura, in modo tale da reperire le quote ed i punti di localizzazione. Vanno misurate mensilmente le portate delle sorgenti in l/s, la temperatura dell'acqua e la temperatura atmosferica in gradi centigradi, la conducibilità in microsiemens ed eventualmente il valore pH. Va anche verificato regolarmente lo stato delle opere, l'eventuale presenza di crepe, fessure, animali ed il grado d'impermeabilità. Pulizia e disinfezione devono essere eseguite almeno semestralmente.

(2) Le zone di rispetto I e II devono venir controllate mensilmente e la zona III almeno annualmente, verificandone l'integrità. Tutte le anomalie, come attività edilizie e di pascolo, introduzioni estranee, depositi di vario genere ed opere di disinfestazione devono venire rilevate. Va anche verificata l'integrità della recinzione, provvedendo, se necessario, alla sua riparazione. Il taglio della vegetazione va effettuato più volte all'anno.

(3) I serbatoi devono venire puliti meccanicamente e chimicamente due volte all'anno utilizzando idonei materiali di pulizia. Mensilmente vanno controllati e verbalizzati i valori di misura, come entrata, uscita, livello dell'acqua, temperatura dell'acqua ed atmosferica, conducibilità elettrica, eventualmente il valore pH. Va verificato lo stato, la presenza di crepe, aperture, residui, il grado d'impermeabilità, ingressi, ventilazione, coperture, recinzione, vegetazione, acqua superficiale ed altro delle opere. Va infine controllato lo stato ed il funzionamento delle installazioni idrauliche interne.

(4) Gli sfiati devono essere sottoposti a regolare manutenzione e sostituiti, se necessario.

(5) I gestori devono controllare le reti ogni tre anni verificando l'eventuale presenza di perdite ed indicare il risultato nella relazione annuale.

Controlli di qualità interni

(1) Per tutte le fonti di approvvigionamento d'acqua il gestore definisce un programma per le analisi chimiche e microbiologiche, redatto ai sensi della vigente normativa, da inoltrarsi all'azienda sanitaria territorialmente competente, la quale può proporre modifiche al programma inoltrato.

(2) I gestori possono concordare con gli organi di controllo i punti di prelievo di campioni per i rispettivi acquedotti.

(3) Le fonti di approvvigionamento d'acqua sono sottoposte, almeno una volta all'anno, ad un controllo di routine ai sensi della vigente normativa.

(4) Le acque soggette ad inquinamento sono controllate con frequenza applicando possibilmente tecniche di controllo e misura continuative, altrimenti la funzionalità è verificata mensilmente. In occasione del collaudo degli acquedotti idropotabili ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è fissata anche la frequenza minima delle analisi.

Contatori dell'acqua

(1) La misurazione deve distinguere tra fornitura per usi privati e fornitura per usi commerciali o agricoli. Negli edifici già esistenti è auspicabile la misurazione separata. Le forniture per l'industria devono restare separate. Il gestore installa contatori a norma di legge che devono essere sostituiti ogni otto anni. Ai contatori vengono apposti dei sigilli a cura del gestore. A ridosso della valvola di non-ritorno è posizionato un rubinetto per lo svuotamento dell'impianto interno, da montare a cura del cliente. In occasione della lettura annuale dei contatori deve essere rilevato anche lo stato d'uso degli stessi. Gli impianti non intatti devono essere registrati e ripristinati entro 3 mesi.

(2) Gli strumenti di misura e la localizzazione dei contatori sono di regola all'interno degli edifici, poco oltre l'ingresso della condotta d'allacciamento nello stabile. Va data preferenza ai vani comuni facilmente accessibili come giroscale e vani caldaia. I contatori devono essere installati in posizione protetta dal gelo, da guasti, insudiciamenti o manomissioni. Il cliente è responsabile di ogni danno arrecato alla diramazione, a saracinesche, a valvole ed al contatore ed è obbligato a denunciare immediatamente i guasti; è fatto divieto di manomettere le attrezzature di misura e controllo.

Perdite

(1) La tenuta di tutti i dispositivi del sistema d'approvvigionamento va controllata una volta all'anno. Ciò vale non solo per le opere di captazione, i pozzetti di raccolta, i serbatoi, gli impianti di pozzi, ma, in particolare, per i sistemi di condotte. A tal fine tutta la rete deve essere sottoposta annualmente ad una misurazione notturna dalle ore 2:00 alle 4:00 in modo da poter verificare l'entità della perdita. I sistemi delle condotte vanno sostituiti sulla base di un programma pluriennale. Per le reti va perseguito l'obiettivo di raggiungere l'indice di rifacimento di 2,50, corrispondente ad una sostituzione annuale del 2,50% della rete.

Compiti del gestore in caso di emergenza

(1) È compito del gestore provvedere, per i casi di emergenza, a:

  • a)  redigere ed aggiornare semestralmente gli elenchi telefonici con utenze importanti;
  • b)  redigere le liste dei materiali disponibili;
  • c)  definire gli stati d' allarme;
  • d)  fornire corrente d' emergenza stazionaria o mobile da impianti elettrici;
  • e)  curare l' approvvigionamento elettrico da parte di due fornitori;
  • f)  eseguire l' estrazione decentrata dell'acqua da almeno due punti, sorgenti o pozzi;
  • g)  eseguire la disinfezione tramite impianti stazionari o mobili;
  • h)  approvvigionare materiale per disinfezioni o cloro;
  • i)  approntare un volume di serbatoio sufficiente per un approvvigionamento idrico di almeno 24 ore;
  • j)  trasportare l' acqua potabile con autocisterna per uso alimentare;
  • k)  sorvegliare gli impianti d' approvvigionamento con controlli all'ingresso ed eventuale videosorveglianza;
  • l)  stipulare contratti con ditte ed esperti per interventi in caso di emergenza;
  • m)  controllare tutte le parti della rete;
  • n)  installare impianti di allertamento, telecontrollo, telecomunicazione e approvvigionamento fotovoltaico;
  • o)  immagazzinare strumentazioni, materiali di costruzione, parti d' usura e prodotti;
  • p)  istituire un servizio di reperibilità del personale;
  • q)  connettersi, se possibile, con gestori vicini;
  • r)  approvvigionare i materiali per le condotte provvisorie.

(2) Durante lo stato di emergenza il gestore:

  • a)  valuta l' entità dell'emergenza;
  • b)  valuta il pericolo per gli impianti;
  • c)  verifica l' eventuale presenza di danni agli impianti;
  • d)  verifica l' eventuale avaria degli impianti;
  • e)  verifica la possibilità di approvvigionamento con acqua disinfettata;
  • f)  mette in esercizio i pozzi di emergenza;
  • g)  organizza i trasporti;
  • h)  predispone l' approvvigionamento da altre reti;
  • i)  determina la quantità d' acqua necessaria;
  • j)  controlla la tenuta di tutti i dispositivi del sistema d' approvvigionamento;
  • k)  provvede alla riparazione delle condotte con successivo spurgo e disinfezione;
  • l)  evita gli sbalzi di pressione tramite il lento riempimento del sistema delle condotte.

Tecnico idropotabile

(1) Il tecnico idropotabile frequenta un percorso formativo di base. Le lezioni vertono su argomenti riguardanti giacimenti d'acqua, nozioni storiche, estrazione d'acqua, caratteristiche dell'acqua, tecnologia dei materiali, distruzione dei materiali, trattamento acque, stoccaggio d'acqua, impianti meccanici ed elettrici, distribuzione dell'acqua, attrezzi e macchinari nella costruzione di tubazioni, condotte, valvole ed installazioni, condotte d'allacciamento, conteggio e misurazione dell'acqua, danni e perdite della rete idrica, interventi di protezione per impianti elettrici, leggi, regolamenti d'esecuzione, direttive, prescrizioni, costruzioni, amministrazione tecnica e gestione, amministrazione del personale e della contabilità, impianti di sicurezza, autorità.

Impianto interno

(1) Il cliente deve installare un filtro ed una valvola di regolazione della pressione oltre il punto di consegna. La valvola è dimensionata in modo tale da mantenere entro i limiti massimi la pressione sopportabile dagli apparecchi idraulici dell'impianto interno. La pulizia e la manutenzione delle apparecchiature di filtraggio e del riduttore di pressione degli impianti interni sono a cura del cliente.

(2) L'impianto interno comprende tutte le installazioni posizionate oltre la valvola di non-ritorno. Il cliente ne affida la realizzazione ad una ditta esperta, iscritta alla Camera di Commercio. Egli stabilisce il punto di consegna in accordo con il gestore. L'impianto interno è eseguito secondo le regole della tecnica ed è responsabilità del cliente. È illegittimo qualsivoglia contatto con tubazioni di altri sistemi di approvvigionamento idrico. Chi installa l'impianto ha l'obbligo di dichiarare la conformità dello stesso secondo la normativa vigente. In caso di necessità, l'impianto interno è controllato da tecnici abilitati. Esso va separato elettricamente dalla condotta d'allacciamento. L'impianto interno deve essere compatibile con la qualità dell'acqua. In caso di nuove costruzioni per ogni unità immobiliare va previsto un contatore autonomo. Il contatore può essere richiesto anche al gestore, se è stato stipulato un contratto di fornitura idrica.

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