Pubblicato nel B.U. 16 maggio 2006, n. 20.
(1) Il comune definisce i particolari della regolazione per le condotte d'allacciamento. Per motivi di una razionale gestione dell'intero sistema delle condotte e della loro manutenzione è raccomandabile che dopo la realizzazione la condotta d'allacciamento fino all'altezza della valvola di non-ritorno entri a far parte della proprietà del gestore che ne assume tutte le spese risultanti dopo la realizzazione, e con ciò cessa per il cliente la responsabilità per questa condotta.
(2) Il cliente è responsabile dell'integrità delle tubazioni, delle valvole e dei contatori situati nella sua proprietà. L'allacciamento può essere usato solo per l'attività richiesta.