Pubblicato nel B.U. 16 maggio 2006, n. 20.
(1) Il cliente non può rivendere l'acqua nè effettuare prelievi senza contatore, tranne in caso di incendio o di esercitazione dei vigili del fuoco, nè servirsi di deviazioni con tubi flessibili da fontane pubbliche. In caso contrario il gestore interrompe o riduce la fornitura ai sensi dell'articolo 11.