Pubblicato nel B.U. 16 maggio 2006, n. 20.
(1) Il comune definisce annualmente per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dell'acqua per metro cubo, secondo gli usi di cui all'articolo 3, e comunica il relativo provvedimento all'Ufficio provinciale gestione risorse idriche.
(2) La tariffa è composta da costi di gestione e costi d'investimento che vengono fissati dal comune. La quota dei costi d'investimento spetta a colui che realizza gli investimenti.