Pubblicato nel B.U. 16 maggio 2006, n. 20.
(1) La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia predispone il quaderno di servizio, fissandone il contenuto e le modalità di compilazione.
(2) Il gestore tiene il quaderno di servizio e vi effettua le annotazioni mensili al fine di redigere la relazione annuale.
(3) Per gestori con meno di 3.000 clienti verrà predisposto un quaderno di servizio semplificato.