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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)

Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)

(1) In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore dei rifiuti deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5, previsti per la specifica categoria di discarica. La documentazione può essere presentata in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti, a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche in occasione degli ulteriori conferimenti. La documentazione va in ogni caso presentata almeno una volta l'anno e deve essere conservata dal gestore.

(2) Per l'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:

  1. controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsti, il formulario di identificazione e i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
  2. verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5;
  3. effettua l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verifica la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
  4. annota nel registro dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dalla legge; nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
  5. sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
  6. effettua le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5, con cadenza stabilita dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, conservando opportunamente presso l'impianto i campioni prelevati a disposizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per un periodo non inferiore a due mesi;
  7. comunica all'Agenzia provinciale per l'ambiente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
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