Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.
(1)La domanda per la gestione di una discarica di cui all’articolo 24 della legge è corredata della seguente documentazione:
(2) L'autorizzazione per la gestione di una discarica costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996; nella stessa sono indicati:
(3) Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, all'Agenzia provinciale per l'ambiente una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e di controllo di cui all'articolo 10, nonché ai controlli effettuati sia nella fase operativa che nella fase post-operativa.
(4) Il gestore deve eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato B.
(5) Per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 l'autorizzazione all'esercizio va rinnovata ogni otto anni.
L'art. 8, comma 1 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.