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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)

Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)

(1) Non sono ammessi in discarica:

  1. i rifiuti allo stato liquido;
  2. i rifiuti classificati come esplosivi, comburenti o infiammabili, ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991;
  3. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, nonché rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato I.A della stessa direttiva;
  4. i rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1 per cento;
  5. i rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5 per cento;
  6. i rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e per prodotti fitosanitari come definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991;
  7. materiale specifico a rischio derivante da prodotti di origine animale inerente le encefalopatie spongiformi trasmissibili e materiali ad alto rischio disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
  8. i rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorobifenili (PCB) in quantità superiore a 50 ppm;
  9. i rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
  10. i rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da clorofluoroidrocarburi (CFC) e clorofluoroidrocarburi alogenati (HCFC), o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 per cento in peso riferito al materiale di supporto;
  11. i rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
  12. i pneumatici fuori uso, esclusi quelli usati come materiale di ingegneria nella costruzione o gestione delle discariche.

(2) È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6.

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