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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

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1)

Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 3 Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

  1. dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
  2. dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
  3. del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
  4. della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

3.1. Elementi del piano di ripristino ambientale

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

  1. il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe relativo a morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistica;
  2. le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
  3. gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
  4. la destinazione d'uso dell'area;
  5. i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;
  6. la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

  1. la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
  2. sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
  3. nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
  4. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.
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