(1) L'organismo preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 della legge nomina una persona responsabile del coordinamento delle guardie zoofile. Il nominativo di questa persona viene comunicato al Responsabile del Servizio Veterinario Interaziendale dell'Azienda Sanitaria di Bolzano ed al Servizio Veterinario Provinciale. Questa persona ha la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone. Parimenti possono essere incaricate altre persone per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio.
(2) Tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio Veterinario Provinciale, al Servizio Veterinario Interaziendale dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, alle Associazioni per la Protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al centro di coordinamento di cui al comma 1. Il centro di coordinamento affida alle guardie zoofile gli interventi che possono essere eseguiti dalle medesime. Al momento dell'assegnazione degli incarichi deve essere considerata la disponibilità di tempo, nonché la distanza dell'abitazione della guardia zoofila dal luogo dell'intervento.
(3) La guardia zoofila è tenuta a contattare il centro di coordinamento qualora, prima, durante o dopo l'esecuzione di un sopralluogo, sorgano incertezze o dubbi di carattere tecnico. Qualora il centro di coordinamento non sia in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, lo stesso deve prendere i necessari contatti al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.
(4) La guardia zoofila che non sia in grado di portare a compimento un intervento è tenuta a darne comunicazione al centro di coordinamento il quale provvede a fare tutti i passi necessari atti a garantire la rapida conclusione dell'intervento.
(5) Dopo ogni turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale nel quale sono indicati la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse, e le infrazioni accertate. Sul verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere.
(6) In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il Servizio Veterinario Provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite da provvedimento di sospensione o di revoca sono tenute a restituire all'organismo di coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.
(7) Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate, con onere a carico delle competenti associazioni, per i rischi sulla vita o da infortunio, nonché da responsabilità civile. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.
(8) Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando violazioni della medesima. Qualora accertino un'infrazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al Servizio veterinario territorialmente competente.