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In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2005, n. 311)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 13 settembre 2005, n. 37.v

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento

  1. disciplina le modalità di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalità di gestione dell'anagrafe canina;
  2. regolamenta le modalità di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio delle scuole di addestramento per cani;
  3. stabilisce le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti.

(2) Il presente regolamento dà quindi attuazione al comma 7 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 6, al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo", di seguito denominata legge.

Capo II
Asili per la custodia di animali, ricoveri e canili

Art. 2 (Ricoveri per cani)  delibera sentenza

(1) I ricoveri per cani devono essere realizzati in modo tale da garantire agli animali condizioni ambientali rispondenti alle loro specifiche necessità fisiologiche.

(2) Le dimensioni delle gabbie presenti nei canili e negli allevamenti di cani devono corrispondere per lo meno alle dimensioni minime fissate per gli stessi nell'accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. La superficie delle gabbie che non presentano uno spazio all'esterno deve essere maggiorata di una superficie pari all'estensione prevista per il medesimo.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004 - Ermächtigung zur Eröffnung einer Tierpension - Zuständigkeit des Bürgermeisters - Qualifizierung der Tätigkeit als landwirtschaftliche Nebentätigkeit einer Hundezucht

Art. 3 (Ricoveri per animali)

(1) I ricoveri per animali sono semplici strutture destinate ad accogliere per brevi periodi di tempo e, occasionalmente, per un massimo di cinque giorni, non più di tre animali della stessa specie. I ricoveri servono ad ospitare e curare gli animali trovati. Possono essere allestiti in ambienti chiusi o in spazi all'aperto o trattarsi di semplici gabbie o recinti. Deve essere possibile effettuarvi una regolare pulizia e disinfezione e, all'occorrenza, isolarvi singoli animali.

(2) In attuazione dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per l'istituzione di ricoveri per animali è necessario esclusivamente il parere positivo del Servizio veterinario territorialmente competente.

Art. 4 (Autorizzazione all'apertura di asili per la custodia di animali)  delibera sentenza

(1) Il comune autorizza l'apertura di asili per la custodia di animali, previo parere positivo del Servizio veterinario territorialmente competente. Il Servizio veterinario stabilisce il numero massimo di animali ospitabili. Persone che hanno riportato condanne definitive per la violazione di disposizioni inerenti la protezione degli animali non possono ottenere l'autorizzazione all'apertura di asili.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004 - Ermächtigung zur Eröffnung einer Tierpension - Zuständigkeit des Bürgermeisters - Qualifizierung der Tätigkeit als landwirtschaftliche Nebentätigkeit einer Hundezucht

Art. 5 (Compiti degli asili per la custodia di animali)

(1) Negli asili per la custodia di animali si provvede a:

  1. accudire gli animali presenti;
  2. effettuare i controlli veterinari ed i necessari trattamenti agli animali ospiti;
  3. sottoporre a sterilizzazione i cani ed i gatti ospiti in attuazione dell'articolo 4 della legge;
  4. identificare, tramite microchip, tutti i cani non già identificati in tal modo; la persona che risulta proprietaria o affidataria dell'animale provvede al pagamento delle relative spese al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente;
  5. restituire gli animali ai legittimi proprietari, fatta eccezione per i cani, la cui restituzione avviene solo tramite il Servizio veterinario territorialmente competente;
  6. affidare gli animali senza proprietario a nuovi padroni;
  7. effettuare controlli sul trattamento riservato agli animali affidati dall'asilo a nuovi proprietari;
  8. inserire dati aggiornati negli appositi registri e provvedere alla relativa elaborazione.

Art. 6 (Gestione degli asili per la custodia di animali)

(1) Per la gestione di un asilo per animali deve essere nominata una persona responsabile, il cui nominativo va comunicato al Servizio veterinario provinciale ed al medico veterinario ufficiale competente per territorio.

(2) La gestione di un asilo per animali deve garantire per lo meno la raccolta dei dati di seguito elencati, che vanno annotati in un apposito registro, in modo da rappresentare un quadro completo della situazione degli animali ospiti, del numero degli animali giornalmente presenti e dei posti ancora disponibili:

  1. data di accettazione o di ingresso dell'animale;
  2. dati segnaletici dell'animale, quali specie, razza, età, colore, sesso;
  3. provenienza, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del precedente proprietario;
  4. numero di registrazione e di microchip per i cani, nonché data di consegna;
  5. indirizzo e recapito telefonico del nuovo detentore, nonché data ed esito dei controlli eventualmente effettuati dopo la consegna dell'animale.

(3) Nel registro di cui al comma 2 vanno riportati data e tipo di trattamento terapeutico ed intervento clinico eventualmente eseguiti sull'animale. Se un cane viene sottoposto ad eutanasia, vanno annotati data e motivazioni per cui la stessa è stata praticata.

(4) Qualora il registro di cui al comma 2 venga redatto su supporto informatico, deve essere possibile, in ogni momento, procedere alla stampa dei dati ivi contenuti. I dati devono essere conservati per almeno cinque anni per eventuali controlli.

Art. 7 (Accettazione ed affidamento degli animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali non possono affidare gli animali a privati che non siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.

(2) Gli asili possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.

(3) L'animale sequestrato o trasferito in un asilo per animali a causa di detenzione non adeguata alla specie, o per maltrattamenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge, o per qualsiasi altro motivo, trascorsi 30 giorni, può essere affidato temporaneamente ad un nuovo detentore ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'autorità, che dispone il sequestro o il trasferimento dell'animale, deve farsi carico delle spese. Al proprietario dell'animale può essere richiesto il rimborso delle stesse.

(4) Se il proprietario non provvede al ritiro dell'animale, decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata dall'amministrazione dell'asilo per animali con raccomandata con avviso di ricevimento, lo stesso asilo può disporne il nuovo affidamento ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge. Entro 60 giorni dal ritrovamento, il precedente proprietario può ottenere la restituzione dell'animale solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona affidataria.

(5) La persona a cui sia stato affidato un cane ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge può affidare l'animale definitivamente ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l'asilo.

Art. 8 (Misure igieniche negli asili per animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali devono essere realizzati in modo tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato a causa di eventuali rumori o odori. Deve essere inoltre possibile provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché, all'occorrenza, all'isolamento di singoli animali.

(2) Tutte le strutture e le attrezzature dell'asilo per animali devono essere di semplice manutenzione, facili da pulire e disinfettare. Gli ambienti devono essere opportunamente protetti da roditori e insetti ed i relativi nidi vanno rimossi.

(3) Gli scarichi devono essere provvisti di sifoni per impedire il riflusso di acque di scarico e di cattivi odori. I giacigli degli animali devono essere realizzati in materiali facili da pulire.

(4) Le gabbie devono essere pulite in modo adeguato e disinfettate ad intervalli regolari con prodotti innocui per gli animali.

(5) I contenitori per l'acqua ed il cibo vanno puliti e lavati giornalmente, nonché disinfettati qualora si sviluppino cattivi odori.

Art. 9 (Misure di profilassi medica negli asili per animali)

(1) Gli animali appena ricoverati devono essere tenuti in isolamento e sottoposti a visita medica del veterinario o della veterinaria responsabile della struttura, che li sottopone alle vaccinazioni di cui al comma 2, qualora non effettuate. Le misure di quarantena prescritte vanno seguite scrupolosamente.

(2) Cani e gatti possono lasciare il locale di isolamento ed essere accolti nella restante struttura solo in seguito all'accertamento dell'avvenuta vaccinazione contro le malattie infettive più diffuse. In tal caso è possibile prevedere la riduzione della quarantena. Ferme restando le vaccinazioni obbligatorie eventualmente prescritte dalle autorità veterinarie, i cani devono essere comunque vaccinati contro il cimurro, l'epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, i gatti invece contro la rinite virale del gatto e la parvovirosi.

Art. 10 (Informazioni sugli animali ospitati)

(1) Per conoscere le abitudini degli animali accolti in asili, ricoveri e canili ed evitare loro inutili sofferenze, si acquisiscono le necessarie informazioni presso coloro che erano in contatto con gli stessi.

Capo III
Detenzione di animali

Art. 11 (Detenzione di animali adeguata alla specie)

(1) Chi detiene animali deve riservare loro un trattamento adatto alla specie, deve seguirli, alloggiarli e nutrirli regolarmente e in modo adeguato. Tenuto conto della specifica fisiologia dell'animale, va garantito un adeguato spazio vitale e di movimento; inoltre vanno create condizioni igieniche e climatiche idonee alla specie animale ospitata. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danni o ferite senza motivo. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario. In casi eccezionali, e solo per risparmiare ulteriori, inutili sofferenze agli animali feriti, anche i guardiacaccia possono procedere al loro abbattimento mediante colpo di grazia alla testa.

Art. 12 (Detenzione di cani)

(1) La libertà di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati, devono essere portati fuori almeno una volta al giorno.

(2) La catena dei cani tenuti legati deve presentare una lunghezza di almeno cinque metri ed essere munita di un giunto girevole. La lunghezza della catena può essere di quattro metri qualora la stessa sia fissata a un filo di scorrimento di almeno quattro metri munito di anello scorrevole e giunto girevole. L'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo. Anche questi cani devono essere lasciati liberi almeno una volta al giorno ed essere portati fuori.

Art. 13 (Interventi di carattere medico non giustificati effettuati sull'animale)

(1) Sono vietati le mutilazioni di carattere estetico delle orecchie e della coda ed il taglio delle ali agli uccelli. Sono altresì vietati tutti quegli interventi operatori intesi a ridurre l'emissione di suoni da parte dell'animale, il taglio delle unghie ai gatti ed ogni operazione mirata ad impedire le capacità di autodifesa dell'animale.

Art. 14 (Prevenzione delle morsicature di cane)

(1) Non è consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti la profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio, che si trovino su strade e piazze pubbliche o in edifici pubblici, devono portare una museruola. Sui mezzi pubblici di trasporto gli stessi devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. Non devono portare la museruola i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane una respirazione sufficiente e garantire contemporaneamente l'incolumità delle persone.

(2) I cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge, che si trovino su strade o piazze pubbliche o in edifici o locali pubblici, devono essere tenuti al guinzaglio e portare altresì un'idonea museruola.

(3) Quando i cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge si trovano in luoghi accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al comma 2 devono portare almeno la museruola o essere tenuti al guinzaglio.

(4) I comuni possono dettare norme più restrittive rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2.

(5) L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia possibile l'accesso ad estranei, così come per i cani da caccia ed i cani pastore durante il loro lavoro, i cani da valanga e della protezione civile, i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è inoltre alcun obbligo di museruola e di guinzaglio all'interno di aree destinate dal comune al necessario movimento dei cani.

(6) Ai fini della prevenzione della rabbia il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria di Bolzano annota nell'anagrafe canina, di cui all'articolo 6 della legge, tutti gli episodi di morsicature di cani ai danni di persone.

Art. 15 (Detenzione di cani particolari)

(1) In provincia di Bolzano è vietato l'allevamento di cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge nonché la loro introduzione per scopi commerciali.

(2) La detenzione di cani appartenenti ad una delle razze od incroci di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge soggiace all'autorizzazione del sindaco.

(3) Sono esclusi dalla possibilità di detenzione i cani appartenenti ad una delle razze o ad un incrocio di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge:

  1. i minorenni o coloro che non possiedono capacità di agire;
  2. coloro che hanno subito condanne per la violazione di norme inerenti la protezione degli animali;
  3. i delinquenti abituali o per tendenza;
  4. chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  5. chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.

(4) Chiunque detiene cani appartenenti ad una delle razze o ad un incrocio di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge è tenuto alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile.

(5) I comuni possono dettare norme più restrittive rispetto a quelle previste dal comma 3.

(6) Persone, che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione detengono cani di cui al comma 1bis dell'articolo 6 della legge, hanno sei mesi di tempo per ottenere l'autorizzazione di detenzione dal sindaco.

(7) Il sindaco revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del comma 6, qualora si verifichi un avvenimento ai sensi del comma 3 o se non viene stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi del comma 4.

Art. 16 (Registro e misure sanitarie per l'allevamento e la detenzione di cani a scopi commerciali)

(1) Nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge sono annotati la data di entrata e uscita del cane, la razza, il sesso, l'età, il colore ed il codice di identificazione, la provenienza dell'animale e dell'acquirente. Il registro, che può essere tenuto anche solo su supporto informatico, deve essere aggiornato giornalmente.

Art. 17 (Scuole di addestramento)

(1) L'apertura e la gestione di scuole e campi di addestramento per cani sono subordinate all'autorizzazione del comune, previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente.

(2) Corsi di addestramento di cani possono essere tenuti solo da persone in possesso di una formazione specifica. Il direttore o la direttrice responsabile dell'addestramento deve dimostrare di essere in possesso almeno del brevetto di figurante per le prove di utilità rilasciato da un'organizzazione riconosciuta dalla Federation Cynologique Internazionale (F.C.I.).

(3) È vietato utilizzare metodi di addestramento che arrechino dolore e sofferenze ai cani. L'utilizzo di strumenti è consentito solo in modo da non arrecare inutili sofferenze o incutere terrore all'animale. È vietato l'uso di attrezzi che inviano impulsi elettrici, emettono segnali acustici o agiscono tramite agenti chimici. In deroga al divieto sono consentiti fischietti da addestramento e sistemi di recinzione opportunamente predisposti. Gli animali ammalati, feriti, in fase di gestazione avanzata ed i cuccioli lattanti non possono partecipare all'addestramento.

Art. 18 (Colonie di gatti)

(1) Il Servizio veterinario territorialmente competente presso l'Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio può affidare la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati informandone il comune. L'affidamento è revocato, quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente presso l'Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.

Art. 19 (Colombi urbani)

(1) Ai fini della tutela dell'igiene e la salute pubblica nonché della prevenzione della diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria di Bolzano territorialmente competente, è autorizzato a prelevare un numero di piccioni prestabilito ai fini diagnostici.

Art. 20 (Cavalli)

(1) I finimenti per i cavalli quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale. I cavalli che presentano ferite alla testa, al muso, alla groppa o al distretto degli arti non possono essere impiegati per il lavoro o cavalcati, qualora tali attività siano fonte di sofferenza per i medesimi.

Art. 21 (Detenzione di volatili)

(1) La detenzione di volatili nelle vetrine è vietata, se gli stessi non hanno la possibilità di ritirarsi in un luogo appartato, se non è garantita loro la dovuta tranquillità durante la notte e se sono esposti a notevoli scossoni e rumore, a grandi variazioni di temperatura e a forte luce solare. È altresì vietata la detenzione di volatili nei bar e nei locali da ballo. Essi non possono essere esposti in maniera diretta al fumo, al rumore o alla folla. È vietato tenere legati i volatili.

(2) L'unità di misura per il calcolo delle dimensioni delle gabbie di cui al primo comma del punto 7 dell'allegato alla legge è rappresentato dall'animale più grande, misurato dalla punta del becco alla punta della coda, facendo scorrere il metro sopra la schiena. Sono vietate le gabbie di forma rotonda.

(3) È vietato rimuovere le uova dalla covata degli psittacidi al fine di ottenere un aumento della produzione delle medesime. I piccoli degli psittacidi non ancora svezzati non possono essere allontanati dai genitori e non possono essere venduti. I pappagalli appartenenti a specie sociali, vale a dire tutte le specie di pappagalli che in natura vivono abitualmente in gruppo, a coppie o in nuclei familiari, non possono essere allevati singolarmente. Gli psittacidi vanno tenuti insieme a psittacidi provenienti dagli stessi territori e compatibili fra loro; sono da preferire animali della stessa specie oppure di una sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

(4) Nelle voliere e nelle gabbie degli psittacidi non possono essere usati posatoi di plastica. I posatoi devono essere di legno naturale non trattato, tollerato dagli psittacidi e di diametro differente. Le voliere e le gabbie vanno altresì dotate di attrezzature per il passatempo degli animali. L'alimentazione degli psittacidi deve essere adeguata, in linea di massima, ai bisogni naturali delle singole specie, desunti dalle conoscenze scientifiche attuali. Il tipo e la composizione degli alimenti deve corrispondere alle abitudini alimentari della specie. È vietato costringere gli animali ad una alimentazione diversa, di tipo unilaterale al fine di migliorare la consistenza delle feci.

Art. 22 (Rettili e tartarughe)

(1) I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e la loro alimentazione deve essere diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali ivi presenti.

(2) Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque animali, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale presente. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza ed una larghezza pari, rispettivamente, ad almeno cinque volte e ad almeno tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari al doppio dell'altezza della tartaruga più grande.

Art. 23 (Commercio di animali nei negozi per animali)

(1) In occasione della vendita di animali vivi in negozi per animali, i commercianti devono rendere edotti i clienti sulle corrette modalità di detenzione degli animali acquistati, nonché sul tipo di alimentazione e sulle abitudini di vita dei medesimi, qualora dette informazioni non siano già sufficientemente note ai clienti stessi.

Art. 24 (Centri di ristoro temporaneo)

(1) Qualora, nel corso dei controlli eseguiti su trasporti di animali, vengano accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme per la protezione degli animali, l'autorità veterinaria dispone, ove possibile, il trasferimento degli animali in centri di ristoro temporaneo, dove possono essere opportunamente assistiti. Chi ha causato la violazione delle norme sulla protezione degli animali deve rimborsare le relative spese prima del nuovo carico degli animali. Il Servizio veterinario provinciale provvede a rimborsare il gestore del centro di ristoro temporaneo che dimostri di non essere stato in grado di riscuotere gli importi presso il responsabile della violazione.

Capo IV
Guardie zoofile

Art. 25 (Attività e coordinamento delle guardie zoofile)

(1) L'organismo preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 della legge nomina una persona responsabile del coordinamento delle guardie zoofile. Il nominativo di questa persona viene comunicato al Responsabile del Servizio Veterinario Interaziendale dell'Azienda Sanitaria di Bolzano ed al Servizio Veterinario Provinciale. Questa persona ha la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone. Parimenti possono essere incaricate altre persone per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio.

(2) Tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio Veterinario Provinciale, al Servizio Veterinario Interaziendale dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, alle Associazioni per la Protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al centro di coordinamento di cui al comma 1. Il centro di coordinamento affida alle guardie zoofile gli interventi che possono essere eseguiti dalle medesime. Al momento dell'assegnazione degli incarichi deve essere considerata la disponibilità di tempo, nonché la distanza dell'abitazione della guardia zoofila dal luogo dell'intervento.

(3) La guardia zoofila è tenuta a contattare il centro di coordinamento qualora, prima, durante o dopo l'esecuzione di un sopralluogo, sorgano incertezze o dubbi di carattere tecnico. Qualora il centro di coordinamento non sia in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, lo stesso deve prendere i necessari contatti al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.

(4) La guardia zoofila che non sia in grado di portare a compimento un intervento è tenuta a darne comunicazione al centro di coordinamento il quale provvede a fare tutti i passi necessari atti a garantire la rapida conclusione dell'intervento.

(5) Dopo ogni turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale nel quale sono indicati la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse, e le infrazioni accertate. Sul verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere.

(6) In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il Servizio Veterinario Provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite da provvedimento di sospensione o di revoca sono tenute a restituire all'organismo di coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.

(7) Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate, con onere a carico delle competenti associazioni, per i rischi sulla vita o da infortunio, nonché da responsabilità civile. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.

(8) Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando violazioni della medesima. Qualora accertino un'infrazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al Servizio veterinario territorialmente competente.

Art. 26 (Corso abilitante)

(1) Le persone che intendono svolgere attività lavorativa principale o secondaria ovvero servizio di volontariato in qualità di guardia zoofila presso le organizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge, devono avere frequentato un corso abilitante e superato il prescritto esame finale.

(2) Il corso suddetto è organizzato all'occorrenza dal Servizio veterinario provinciale con il sostegno del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria e l'eventuale coinvolgimento delle organizzazioni sopra citate.

(3) Per l'ammissione al corso abilitante di cui al comma 1, i candidati e le candidate devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo al diploma di istruzione secondaria di I grado.

(4) Il corso abilitante prevede 70 ore di lezione, di cui almeno 20 devono essere di natura pratica. Il corso verte sulle seguenti materie:

  1. elementi di diritto costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. elementi di diritto penale e di procedura penale;
  3. normativa sulla protezione degli animali;
  4. normativa sull'attività venatoria in relazione alla protezione degli animali;
  5. norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative e redazione del relativo processo verbale di contestazione;
  6. principali malattie infettive degli animali a carattere zoonosico;
  7. nozioni sul comportamento degli animali.

(5) L'esame finale consiste in una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del corso. Sono ammessi all'esame solamente i corsisti che hanno frequentato almeno il 70 per cento del monte ore complessivo del corso. È ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di sei decimi.

(6) La commissione esaminatrice è composta da tre docenti del corso ed è nominata dal Direttore o dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale.

(7) Coloro che hanno superato l'esame finale, per acquisire l'idoneità ad aspirante guardia zoofila ed essere proposti per la relativa nomina, devono dimostrare di avere effettuato un periodo di tirocinio della durata di almeno quattro mesi presso un'organizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge, sotto controllo dell'organismo preposto al coordinamento delle guardie zoofile.

Art. 27 (Nomina a guardia zoofila)

(1) Il Servizio veterinario provinciale verifica se le persone da nominare a guardia zoofila ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

(2) Il Servizio veterinario provinciale verifica almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta abbia notizia di nuovi fatti sopravvenuti, se le persone nominate a guardia zoofila siano ancora in possesso dei requisiti richiesti.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 28 (Disposizioni transitorie)

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture in legno che fungono da giaciglio, presenti negli asili per animali già esistenti, devono essere sostituite con idonei materiali di facile pulizia.

(2) I direttori e le direttrici d'addestramento, che tengono corsi di addestramento di cani e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 17, hanno cinque anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni.

Art. 29 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 21,
  2. decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1991, n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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