(1) Per le categorie di materiali sottoindicati l'onere di coltivazione è stabilito nelle seguenti misure:
- a) sabbia e ghiaia, granulati di qualsiasi qualità per uso industriale: euro 0,50/m³,
- b) materiale da frantumazione, pietrisco di qualsiasi qualità: euro 0,30/m³,
- c) pietre naturali in blocchi da sega: euro 0,70/m³,
- d) pietre naturali di qualsiasi qualità, esclusi blocchi da sega e pietrisco: euro 0,40/m³,
- e) torba di qualsiasi qualità: euro 0,60/m³,
- f) qualsiasi altro materiale diverso da quello indicato nei punti da a) a e): euro 0,50/m³.
(2) Per materiale da frantumazione di cui alla lettera b) del comma 1 si intende lo scarto di cava e quello estratto da viva roccia, che viene ridotto ad elementi di pezzatura desiderata ed utilizzato come inerte.
(3) Le tariffe per metro cubo di cui al comma 1 sono riferite al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente, portato fuori dall'area di cava e non utilizzato per la ricomposizione ambientale conseguente ai lavori di cava.
(4) Gli importi di cui al comma 1 sono aumentati ogni anno in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nell'anno stesso.
(5) Entro il mese di gennaio di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione o della concessione presenta al Comune sul cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.
(6) L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente, entro il mese di febbraio.
(7) Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.