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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 7 (Lavoro stagionale)

(1) Ai sensi dell'articolo 5 vanno tenuti in considerazione il fabbisogno specifico di lavoro stagionale dell'economia locale e le specifiche esigenze delle persone con rapporto di lavoro stagionale.

(2) Conservano lo stato di disoccupazione le persone che, dopo aver svolto un lavoro stagionale, dichiarano nel patto di servizio:

  1. di riprendere entro e non oltre tre mesi un rapporto di lavoro stagionale presso un datore di lavoro individuato nominalmente e
  2. di non essere interessate a rapporti di lavoro di altra natura.

(3) Le persone di cui al comma 2, che non riprendano il lavoro entro il termine dichiarato, sono convocate dall'Ufficio Servizio Lavoro, entro il mese successivo, per un colloquio di orientamento. La mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di una congrua offerta di lavoro implica la perdita dello stato di disoccupazione allo scadere dei tre mesi di cui al precedente comma 2, lettera a).