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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 5 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)

(1) L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Ufficio Servizio Lavoro. Questa condizione viene ribadita in modo esplicito nel patto di servizio. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni specifiche:

  1. la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e del fabbisogno di forza lavoro stagionale;
  2. i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le aspirazioni nonché le condizioni di vita del soggetto interessato;
  3. le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

(2) Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.