(1) L'Ufficio Servizio Lavoro verifica periodicamente lo stato di disoccupazione - di regola con cadenza almeno trimestrale - al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione di lunga durata.
(2) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ovvero alla sua ricerca attiva mediante:
(3) L'Ufficio Servizio Lavoro effettua una duplice verifica:
(4) I risultati della verifica rappresentano i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e condiviso con la persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al consulente dell'Ufficio Servizio Lavoro.