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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)

(1) L'Ufficio Servizio Lavoro verifica periodicamente lo stato di disoccupazione - di regola con cadenza almeno trimestrale - al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione di lunga durata.

(2) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ovvero alla sua ricerca attiva mediante:

  1. l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;
  2. l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;
  3. la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;
  4. ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di lavoro.

(3) L'Ufficio Servizio Lavoro effettua una duplice verifica:

  1. attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, l'ufficio verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla Ripartizione Lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;
  2. l'ufficio verifica inoltre l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ed alla sua ricerca attiva attraverso l'evidente impegno da parte della persona interessata, conformemente alla dichiarazione resa d'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale.

(4) I risultati della verifica rappresentano i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e condiviso con la persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al consulente dell'Ufficio Servizio Lavoro.