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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 14 (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione)

(1) Le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici non economici che intendono avvalersi delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56comunicano all'Ufficio Servizio Lavoro il numero dei lavoratori da assumere o, se previsto, in sostituzione, la tipologia di rapporto di lavoro, il trattamento normativo ed economico previsto, e gli eventuali titoli o requisiti professionali richiesti per l'accesso al livello retributivo e alla mansione.

(2) L'Ufficio Servizio Lavoro pubblicizza le offerte di lavoro disponibili almeno dieci giorni prima della selezione, mediante affissione di apposito avviso nella bacheca degli annunci dei Centri mediazione lavoro.

(3) Alla selezione sono ammesse le persone disoccupate ai sensi del presente regolamento. Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentarsi personalmente, il giorno stabilito, presso uno dei centri mediazione lavoro.

(4) L'Ufficio Servizio Lavoro stila la graduatoria delle persone disoccupate che si sono presentate il giorno della selezione ed aventi i requisiti richiesti per i posti disponibili. Il criterio unico per la formazione della graduatoria è la durata dello stato di disoccupazione che viene considerata fino ad un massimo di 24 mesi.

(5) Il direttore o la direttrice dell'Ufficio Servizio Lavoro approva la graduatoria e provvede entro cinque giorni alla relativa trasmissione all'amministrazione interessata all'assunzione tramite procedure di avviamento a selezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.