(1) Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'Ufficio Servizio Lavoro sono in stato di disoccupazione e, accanto al diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68e del decreto del Presidente della Provincia 20 agosto 1984, n. 20, e successive modifiche, possono usufruire dei servizi di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e del presente regolamento.