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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 10 (Persone disabili)

(1) Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'Ufficio Servizio Lavoro sono in stato di disoccupazione e, accanto al diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68e del decreto del Presidente della Provincia 20 agosto 1984, n. 20, e successive modifiche, possono usufruire dei servizi di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e del presente regolamento.