(1) Lo stato di disoccupazione o di inoccupazione va comprovato dalla persona interessata mediante presentazione presso l'Ufficio Servizio Lavoro e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa.
(2) L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione si completa con la definizione consensuale tra la persona interessata e l'Ufficio Servizio Lavoro delle modalità per la ricerca attiva di un'occupazione. A tale scopo, l'Ufficio Servizio Lavoro sottopone alla persona disoccupata ovvero inoccupata la sottoscrizione di un patto di servizio che prevede:
(3) Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, con il quale sono stabilite le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della situazione professionale.
(4) Per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resta ferma la competenza dell'INPS.