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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 12 (La sospensione dello stato di disoccupazione)

(1) La sospensione dello stato di disoccupazione decorre con l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181e successive modifiche.

(2) Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.

(3) La persona interessata all'accertamento dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'Ufficio servizio lavoro un'apposita istanza motivata. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio Servizio Lavoro accerta la sospensione dello stato di disoccupazione e calcola l'anzianità di disoccupazione. L'istanza deve essere presentata in concomitanza con la dichiarazione di disponibilità al lavoro e non è compatibile con la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento. L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza per l'accertamento dell'anzianità di disoccupazione.

(4) Se la persona interessata ha un reddito annuale che non supera i limiti di cui all'articolo 4, lettera a), del vigente Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la sospensione dello stato di disoccupazione non opera. Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione, l'interessato conserva lo stato di disoccupazione anche durante il rapporto di lavoro a tempo determinato solo a condizione che la domanda di cui al precedente articolo 3, comma 1, sia accettata dall'Ufficio Servizio Lavoro.