(1) Il presente regolamento definisce i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definisce lo spessore di coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica, in attuazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 127 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(2) Ai fini del presente regolamento per edifici di nuova costruzione si intendono anche gli edifici che siano stati demoliti e ricostruiti.
(1) Il presente regolamento si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione con esclusione degli edifici agricoli nonché degli edifici industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso. 2)
(1) Le categorie di consumo di calore ed il metodo di calcolo dell'indice termico sono determinati nell'allegato A.
(2) Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria B del certificato CasaClima. La relativa certificazione è rilasciata dall’agenzia CasaClima. 3)
(1) Unitamente alla domanda di concessione edilizia va presentata una dichiarazione, firmata dal/dalla richiedente e dal/dalla progettista, attestante il rispetto dei valori di cui all'articolo 3.4)
(2)5)
(1) L'Ufficio provinciale Aria e rumore può effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.
(1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli edifici per i quali la domanda di concessione edilizia è stata inoltrata dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.