(1) Il presente regolamento definisce i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definisce lo spessore di coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica, in attuazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 127 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(2) Ai fini del presente regolamento per edifici di nuova costruzione si intendono anche gli edifici che siano stati demoliti e ricostruiti.