Pubblicato nel B.U. 21 settembre 2004, n. 38.
(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dell'assegno di natalità, in esecuzione dell'articolo 23/bis della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33.
(1) A seguito dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, il comune di residenza della madre verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alla madre al momento del parto o in capo alla madre adottiva alla data dell'adozione.
(2) Il comune comunica alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i dati necessari ai fini della liquidazione dell'assegno di natalità.
(3) Entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati, il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali provvede all'erogazione dell'assegno.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.