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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 111)
Regolamento d'esecuzione ai sensi dell'articolo 25/bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 aprile 2004, n. 17.

Art. 2 (Criteri per il calcolo dell'onorario)

(1) Gli onorari si ottengono moltiplicando gli importi dei lavori di cui si compone l'opera, secondo la loro imputazione alle classi e categorie della tabella A1, per le corrispondenti percentuali ottenute per interpolazione lineare dalla tabella A e per le aliquote di cui alle tabelle B, B1, B2 corrispondenti alle prestazioni parziali richieste dal committente. Gli importi dei lavori a base del calcolo dell'onorario non comprendono le somme a disposizione dell'Amministrazione e non vengono considerati i ribassi offerti dalle imprese.

(2) Al progettista e direttore lavori sono riconosciute:

  1. le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), f), g), l) della tabella B calcolate sull'importo complessivo dell'opera e applicando la percentuale della tabella A relativa alla classe e categoria prevalente;
  2. le prestazioni parziali di cui alle lettere h), i), s), l1) delle tabelle B e B1 calcolate sull'importo dell'opera, escluso l'importo per le opere statiche e l'importo per le parti speciali.

(3) Al progettista e direttore lavori delle strutture statiche e delle parti speciali sono riconosciute sugli importi dei lavori dell'opera di sua pertinenza le prestazioni effettivamente svolte di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), s), l), l) delle tabelle B e B1.

(4) Eventualmente, ed in aggiunta, vengono riconosciute altre prestazioni parziali di cui alla tabella B1, se richieste dall'Amministrazione nella lettera d'incarico.

(5) Per la progettazione e direzione lavori degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali effettivamente svolte di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), l) della tabella B.

(6) Per la progettazione e direzione lavori degli arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali effettivamente svolte a), h), i), l/2), l) della tabella B.

(7) Gli onorari spettano per attività effettivamente svolte. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione dei lavori non sono dovute maggiorazioni. Nel caso in cui l'amministrazione dichiari esaurito l'incarico in corso d'esecuzione, per cause non imputabili al professionista, viene riconosciuto l'aumento del 25 percento dell'onorario spettante per le prestazioni svolte.5)

5)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 ottobre 2006, n. 60.

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