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In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 11)
Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.

Capo 1
Volontariato

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il capo 1 del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di volontariato, il registro provinciale delle stesse organizzazioni, i criteri per la stipula di convenzioni con enti pubblici, le provvidenze e le onorificenze in attuazione dell'articolo 2, comma 1, 2, 3, 4, dell'articolo 3, comma 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 7 e dell'articolo 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.

Art. 2 (Iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e sua revisione)

(1) L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata al possesso da parte delle organizzazioni stesse dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche e alla presentazione, in modo organizzato e continuativo, di attività o servizi nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, delle attività culturali, educative e formative, delle attività sportive, ricreative e di tempo libero, della protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati, e non dei soli volontari aderenti alle organizzazioni.

(2) L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

  • a)  che il personale che presta attività in favore dell' organizzazione di volontariato con contratto di lavoro subordinato o con contratto d'opera non ricopra cariche sociali in seno all'organizzazione stessa;
  • b)  che lo statuto o l' atto costitutivo dell'organizzazione di volontariato non attribuisca voto plurimo ad alcuno dei soci;
  • c)  che le cariche sociali dell' organizzazione di volontariato non siano ricoperte da persone che non abbiano la qualità di volontari aderenti, eccezione fatta per la carica di revisore dei conti;
  • d)  qualora si tratti di organizzazione di volontariato a carattere nazionale con sede legale al di fuori del territorio provinciale, che abbia una sede operativa, con autonomia organizzativa, anche nel territorio predetto.

(3) Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare annualmente, entro il 31 maggio, all'Ufficio affari del gabinetto della Ripartizione provinciale Presidenza, in seguito denominato ufficio competente, una relazione sull'attività svolta e l'elencazione delle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, limitatamente alle offerte di privati.

(4) Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare all'ufficio competente copia autentica degli atti integrativi o modificativi dello statuto ed a comunicare ogni variazione dei componenti degli organi sociali entro il termine di giorni trenta dall'adozione o dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

(5) L'Ufficio competente, su disposizione del Presidente della giunta provinciale, effettua ogni cinque anni una revisione delle sezioni del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.

(6) Nel caso in cui l'ufficio competente sia stato informato in forma scritta di gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione di volontariato oppure gli sia stato segnalato per iscritto o esso abbia comunque accertato il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 si procede altresì alla revisione, dandone preavviso alle organizzazioni di volontariato interessate almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni. In sede di tale revisione l'ufficio si avvale dei rapporti informativi degli uffici provinciali e dei servizi di altre istituzioni periferiche competenti nel settore di intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato oggetto della revisione stessa. L'organizzazione di volontariato è tenuta inoltre a mettere a disposizione dell'ufficio competente i libri, i registri e i documenti contabili, che essa deve tenere in base alla vigente normativa con riguardo al tipo di organizzazione, nonché a fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti utili ad accertare la regolarità e continuità dell'attività di volontariato svolta e la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro provinciale.

Art. 3 (Tenuta e pubblicità del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato)

(1) Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nelle sezioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, in base all'attività da loro svolta.

(2) Per ciascuna organizzazione di volontariato sono annotati nel registro provinciale gli estremi del decreto presidenziale di iscrizione o di cancellazione, le generalità dei legali rappresentanti e le relative successive variazioni, la sede legale, la data e gli esiti delle revisioni periodiche, gli estremi delle convenzioni in atto con enti pubblici.

(3) Chiunque può prendere visione del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. La ripartizione provinciale Presidenza cura annualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'elenco aggiornato delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale. Vanno inoltre pubblicati per estratto i singoli provvedimenti di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro provinciale.

Art. 4 (Criteri di priorità e preferenza per la stipulazione di convenzioni)

(1) La Provincia, gli enti ed aziende da essa dipendenti, le società a prevalente capitale pubblico cui essa partecipa, nonché gli enti locali ed aziende locali preposti alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nel territorio provinciale, nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, stipulano apposite convenzioni prioritariamente con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale da almeno sei mesi e che svolgono principalmente la loro attività in provincia di Bolzano, qualora intendano affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi stessi, e purché esse possiedano i seguenti requisiti tecnici ed organizzativi:

  • a)  dispongano delle figure professionali richieste dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività in favore degli utenti nel settore sociale, sanitario, educativo, formativo, sportivo e della protezione civile;
  • b)  dispongano di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni;
  • c)  dispongano di locali idonei allo svolgimento dei servizi;
  • d)  dispongano di attrezzature, apparecchiature, impianti, e di ogni altro strumento operativo, necessari al soddisfacente svolgimento del servizio, in condizioni di piena sicurezza per l' utenza;
  • e)  nominino un responsabile della gestione dello specifico servizio;
  • f)  dispongano di una segreteria cui l' utenza possa fare riferimento per informazioni, prenotazioni o segnalazione di disguidi.

(2) Nella scelta dell'organizzazione di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e fatte salve le normative comunitarie per l'appalto dei servizi, sono preferite, in ordine decrescente, le organizzazioni:

  • a)  la cui attività è finalizzata alla soluzione di problematiche di rilevanza nel settore in cui operano;
  • b)  che espletino l' attività con sistemi e modalità innovativi e garantiscano il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi ed impieghino nell'attività oggetto della convenzione personale volontario o dipendente con maturata esperienza;
  • c)  che garantiscano un buon livello qualitativo delle prestazioni avuto riguardo all' esperienza specifica dei volontari e del personale dipendente nell'attività di settore, e alla loro formazione e aggiornamento professionale.

Art. 5 (Provvidenze)

(1) Ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, i contributi, le sovvenzioni ed altre provvidenze di carattere economico previste dalle singole leggi provinciali di settore possono essere concesse anche ad organizzazioni non iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della legge provinciale.

Art. 6 (Onorificenze)

(1) Su segnalazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale nonché delle istituzioni pubbliche o private operanti nei settori di cui alle sezioni del registro stesso, l'osservatorio provinciale del volontariato propone annualmente alla Giunta provinciale il nominativo di volontari resisi particolarmente meritevoli nell'ambito di attività di volontariato, che vengono dalla stessa sottoposti, in numero non superiore a quattro, al Presidente della giunta provinciale, per il rilascio di un attestato di benemerenza e la consegna di una medaglia d'oro, con impresso lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano.

Capo 2
Promozione sociale

Art. 7 (Ambito di applicazione)

(1) Il capo 2 del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di promozione sociale e il registro provinciale delle stesse organizzazioni, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 5, commi 10 e 12 e dell'articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.

Art. 8 (Requisiti)

(1) L'organizzazione di promozione sociale è il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che si costituisce con atto scritto ed è dotata di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

  • a)  la denominazione;
  • b)  la sede legale;
  • c)  lo scopo;
  • d)  l' attribuzione della rappresentanza legale;
  • e)  l' assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita;
  • f)  l' obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali;
  • g)  la democraticità dell' ordinamento interno e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche associative;
  • h)  i criteri per l' ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  • i)  obbligo di redazione annuale del rendiconto economico-patrimoniale e le modalità di approvazione dello stesso;
  • j)  le modalità di scioglimento dell' organizzazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 9 (Esclusione)

(1) Non sono organizzazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati, i circoli privati, le associazioni iscritte al registro delle organizzazioni di volontariato.

Art. 10 (Iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale)

(1) Le organizzazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere l'iscrizione al registro. La domanda, da presentarsi all'Ufficio provinciale Affari di gabinetto, di seguito denominato ufficio competente, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata da:

  • a)  copia dell' atto costitutivo, firmata dal legale rappresentante su ogni pagina, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  • b)  copia dello statuto firmata dal legale rappresentante su ogni pagina;
  • c)  relazione sul programma di attività;
  • d)  indicazione del numero totale degli associati;
  • e)  indicazione degli ambiti prevalenti di attività;
  • f)  questionario informativo predisposto dall' ufficio competente o altro documento eventualmente richiesto.

(2) Il Presidente della Provincia dispone l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione.

(3) Per ogni organizzazione sono annotati nel registro tenuto su supporto telematico gli estremi del decreto di iscrizione o di cancellazione, le generalità del o della rappresentante legale, la sede legale e le modificazioni successive di tali dati.

Art. 11 (Obblighi)

(1) Le organizzazioni iscritte al registro provinciale comunicano le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, il cambiamento del rappresentante legale e la delibera di scioglimento all'ufficio competente affinchè quest'ultimo possa procedere alla annotazione delle modifiche nel registro. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro 45 giorni dall'evento.

(2) Inoltre le organizzazioni iscritte presentano annualmente entro il 31 maggio all'ufficio competente una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico.

Art. 12 (Revisione periodica del registro)

(1) L'ufficio competente provvede almeno ogni cinque anni alla revisione delle organizzazioni iscritte al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 13 (Cancellazione dal registro)

(1) Il Presidente della Provincia, con decreto da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, dispone la cancellazione dal registro delle organizzazioni che ne facciano espressa richiesta o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.

Art. 14 (Pubblicità del registro)

(1) Il registro provinciale è pubblico e chiunque può prenderne visione.

(2) All'inizio di ogni anno viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle organizzazioni iscritte nell'anno precedente.

Art. 15 (Migrazione)

(1) Le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato possono far domanda di iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, previa richiesta di cancellazione dal registro delle organizzazioni di volontariato e presentando i requisiti necessari. L'iscrizione non può in ogni caso avvenire prima della effettiva cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 16 (Abrogazione)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1994, n. 61, recante il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente la disciplina del volontariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

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