Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2003, n. 46.
(1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche richieste per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché la disciplina del comitato scientifico, in attuazione degli articoli 6 e 16 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14. 2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.
(1) Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, devono sostenere un test di valutazione sulla capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca. 3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.
(1) La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo: ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto. 4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.
(1) Il Comitato scientifico della formazione specifica in medicina generale è composto da:
(2) In caso di necessità sono interpellati esperti esterni.
(1) La Giunta provinciale nomina il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale che dura in carica 5 anni.
(1) Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.