Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2003, n. 46.
(1) La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo: ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto. 4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.