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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 441)
Regolamento di esecuzione all'articolo 124 dell'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - Redazione ed esecuzione dei piani di vendita dell'Istituto per l'edilizia sociale

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1)

Pubblicato nel B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 11 (Cessione di abitazioni resesi libere)

(1) Le abitazioni che si rendano libere dopo l'approvazione del piano di vendita in seguito all'attuazione di un cambio dell'abitazione ai sensi dell'articolo 124, comma 3, della legge o per altro motivo, possono essere cedute in proprietà ad altri richiedenti che siano conduttori dell'IPES nel comune in cui si trova l'abitazione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4. Tra più richiedenti è data la precedenza a quello con il quale convive il maggior numero di persone, a condizione però che l'abitazione sia per lui adeguata. Tra più richiedenti con gli stessi presupposti decide la sorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 44
ActionActionArt. 1 (Ambito dei piani di vendita)
ActionActionArt. 2 (Redazione e approvazione dei piani di vendita da parte della Giunta provinciale)
ActionActionArt. 3 (Avviso ai conduttori)
ActionActionArt. 4 (Precedenza nell'attuazione dei piani di vendita)
ActionActionArt. 5 (Determinazione, comunicazione e pagamento del prezzo di cessione)
ActionActionArt. 6 (Cessione di abitazioni su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata)
ActionActionArt. 7 (Stipulazione del contratto di cessione)
ActionActionArt. 8 (Successione nell'istanza di cessione dell'abitazione)
ActionActionArt. 9 (Annotazione del vincolo sociale)
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