(1) Negli esercizi pubblici possono essere praticati ai sensi dell'articolo 11della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, tutti i giochi, esclusi quelli espressamente vietati per legge o per decreto o soggetti a specifica autorizzazione.
(2) Per la gestione di una sala giochi, non connessa all'attività di esercizio pubblico, è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge provinciale del 13 maggio 1992, n. 13.
(3) Una specifica licenza ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta per la distribuzione nonché per l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici.
(4) L'installazione degli apparecchi automatici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b) è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(5) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, che, allegata al presene decreto, ne costituisce parte integrante.
(6) La tabella dei giochi proibiti dovrà essere esposta, in modo visibile, nei locali pubblici, ove vengono praticati giochi.
Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce il decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio 2000, n. 11/1.4.