In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 201)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 8 luglio 2003, n. 27.

Art. 1 (Oggetto)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina l'ammissione all'impiego provinciale e determina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame nonché i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso all'impiego provinciale.

(2) Il presente regolamento non si applica al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 20.04.1998 - Impiego provinciale - accordi sindacali - limiti alla libertà contrattuale derivanti da legge provinciale

Art. 2 (Assunzione all'impiego provinciale)  delibera sentenza

(1) Coloro che vengono assunti all'impiego provinciale devono possedere i seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza equiparata;
  2. aver compiuto il 18° anno di età;
  3. possedere l'idoneità fisica e psichica all'esercizio continuativo ed incondizionato delle mansioni;
  4. essere in possesso del titolo di studio oppure professionale richiesto;
  5. essersi dichiarato appartenente oppure aggregato ad un gruppo linguistico, fatta eccezione per coloro che aspirano all'insegnamento oppure a professioni equiparate. I cittadini non residenti nella provincia di Bolzano presentano una dichiarazione sostitutiva da confermare entro tre mesi dalla data di assunzione mediante certificazione conforme di appartenenza oppure aggregazione linguistica ai sensi dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;2)
  6. al fine dell'assunzione nel corpo forestale provinciale: essere disposti di portare ed usare le armi. 3)

(2) Nei singoli bandi sulle modalità di accesso all'impiego provinciale sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

(3) Per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica può essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di età non superiore a 50 anni.

(4) In caso di persone disabili devono essere salvaguardate anche la salute e l'incolumità dei collaboratori nonché la sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

(5) Non può essere assunto all'impiego:

  1. chi è escluso dal elettorato attivo;
  2. chi è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
  3. chi è decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver fatto dichiarazioni non veritiere;
  4. chi è incorso nell'interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005 - Bedienstete des Landes und der Gemeinde - Wettbewerb - Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber diskriminierendem nationalen Recht
2)

La lettera e) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

3)

La lettera f) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

CAPO I
Espletamento dei concorsi pubblici

Art. 3 (Contenuto del bando di concorso)  delibera sentenza

(1) Nel bando di concorso sono da indicare:

  1. il profilo professionale e l'ambito d'impiego;
  2. i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
  3. le modalità di presentazione delle domande ed il relativo termine di 15 giorni; 4)
  4. la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;
  5. il programma ed il tipo delle prove di esame nonché gli eventuali testi su cui vertono gli esami;
  6. l'eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

(2) Il bando di concorso può essere suddiviso anche in due parti, di cui la prima contenente le norme generali del concorso e la seconda, finalizzata alla copertura di singoli posti, integra le indicazioni di cui al comma 1, contenute nella prima parte del bando.5)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
4)

La lettera c) è stata sostituita dall'art. 2 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

5)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

Art. 4 (Numero e tipo delle prove di esame)  delibera sentenza

(1) Nei concorsi per l'accesso all'impiego provinciale i candidati sono sottoposti, oltrechè ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando.

(2) Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica ed orale oppure ad un unica prova praticoorale.

(3) La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari.

(4) Nelle prove d'esame vengono adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003 - Impiegato pubblico - concorsi - prove d'esame - valutazione espressa numericamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001 - Abilitazione all'insegnamento - concorso - ammissione alle prove orali - discrezionalità della commissione esaminatrice - prescrizioni del bando prevalgono su circolari amministrative

Art. 5 (Modalità di svolgimento degli esami)  delibera sentenza

(1) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, elevabili per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico ad otto ore.

(2) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.

(3) La verifica dei risultati dei questionari e dei test attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

(4) Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.

(5) Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni, a meno che non si tratti di date d'esame fissate d'intesa con l'aspirante. L'invito viene fatto o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera recante la dichiarazione d'intesa del destinatario sulla data d'esame. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.6)

(5/bis) Non è ammesso l'accesso del pubblico alla parte orale dell'esame finalizzata alla verifica dell'idoneità personale.7)

(6) Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis, le prove d'esame si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006 - Procedimento giurisdizionale - sentenza in forma semplificata - non serve costituzione delle parti chiamate in giudizio - concorsi pubblici - impugnazione procedura - pubblicazione graduatoria all'albo - presunzione di conoscenza legale - limiti - omessa convocazione scritta di candidati ammessi alle prove - obbligo per l'amministrazione di rinnovo della procedura concorsuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006 - Ricorso giurisdizionale - rinuncia condizionata alla compensazione delle spesePersonale insegnante - delega alla Provincia in materia di stato giuridico ed economico - difetto di legittimazione passiva del Ministero P.I. Concorsi - prove scritte - mancata chiusura busta contenente le generalità del candidato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001 - Abilitazione all'insegnamento - concorso - ammissione alle prove orali - discrezionalità della commissione esaminatrice - prescrizioni del bando prevalgono su circolari amministrative
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
6)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

7)

Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

8)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

Art. 6 (Assunzione mediante corso concorso)

(1) Per l'accesso all'impiego provinciale può altresì essere bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base oppure specifica dei candidati stessi.

(2) Il numero dei candidati ammessi al corso non può superare del trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso i candidati sono sottoposti a preselezione ed al termine del corso ad apposito esame finale, entrambi da determinarsi nel bando di concorso assieme alle modalità di svolgimento del corso concorso.

Art. 7 (Riqualificazione di personale in esubero o giudicato inidoneo)

(1) Il personale in esubero o divenuto inidoneo può essere inquadrato in un nuovo profilo professionale, anche di altra qualifica funzionale, previo superamento di un esame di idoneità in seguito alla frequenza di un apposito corso di riqualificazione.

Art. 8 (Concorsi ad alta partecipazione)

(1) Nel caso che per un profilo professionale ascritto ad una qualifica funzionale non inferiore alla VI si verifichi un turn over annuale tra le assunzioni a tempo indeterminato e determinato non inferiore a 50 dipendenti, il bando di concorso può prevedere una prova preselettiva seguita da un esame che si svolge nel rispetto della graduatoria di preselezione per gruppi di candidati numericamente non inferiore a 10 persone.

(2) I candidati di un gruppo che superano il concorso vengono assunti nel rispetto dei risultati riportati all'esame.

(3) I candidati di un gruppo che per un giustificato motivo non possono essere immediatamente assunti, sono proposti alle unità organizzative con precedenza rispetto agli idonei del gruppo successivo.

(4) Il personale con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni ed una valutazione di buono o con un'anzianità di servizio di almeno tre anni ed una valutazione molto buono, già assunto in servizio provinciale sulla base di apposita graduatoria, è esonerato dalla prova preselettiva di cui al comma 1. Tale personale è ammesso all'esame di concorso con titolo di precedenza e nel rispetto dell'anzianità di servizio provinciale. In caso di mancato superamento dell'esame di concorso il personale cessa dal servizio al termine dell'incarico in atto.9)

9)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

Art. 9 (Concorso unico)

(1) L'amministrazione provinciale, a richiesta degli enti pubblici operanti nella provincia di Bolzano, può indire un unico concorso oppure corso concorso a copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse.

(2) Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

(3) In sede di assunzione il candidato sceglie il ruolo cui, nel rispetto della graduatoria di merito, vuole essere assegnato.

(4) D'intesa con gli enti firmatari del contratto intercompartimentale l'Amministrazione provinciale è autorizzata di utilizzare le graduatorie di concorso di tali enti e viceversa.10)

10)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

Art. 10 (Titoli di studio)  delibera sentenza

(1) Per l'accesso all'impiego provinciale oltre ai titoli di studio o professionali italiani sono ammessi i titoli conseguiti in un altro stato dell'Unione Europea ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani.

(2) I titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi alle procedure concorsuali con riserva, a meno che non sussista una disciplina più favorevole. Gli esami integrativi oppure misure compensative eventualmente richieste devono essere in ogni caso assolte prima della scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione.

(3) Il candidato di cui al comma 2, ammesso con riserva, che abbia conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito, è assunto qualora ottenga il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Oltre tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la sua posizione più favorevole nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilità di assumere altri candidati.

(4) Ai fini dell'ammissione a procedure concorsuali, inclusa l'iscrizione nelle apposite graduatorie per l'assunzione in servizio presso la Provincia, i titoli di studio oppure professionali conseguiti in un altro stato membro dell'Unione Europea corrispondenti ai requisiti d'accesso previsti dal rispettivo profilo professionale, vengono dichiarati corrispondenti dal direttore della ripartizione provinciale competente per materia ed in mancanza dal direttore della ripartizione del personale della Provincia. La dichiarazione di corrispondenza consente di partecipare senza riserva alcuna alle procedure concorsuali oppure di iscriversi nelle graduatorie predisposte ai fini della copertura di posti presso l'Amministrazione provinciale. La corrispondenza viene dichiarata ed attestata a seguito di un attento esame dei precitati titoli e delle conoscenze nonché delle capacità acquisite. Essa può essere negata nel solo caso che la durata di formazione connessa a titoli di studio oppure professionali esteri abbia una durata inferiore rispetto a quella richiesta dai corrispondenti requisiti d'accesso oppure nel caso che tra le conoscenze e capacità attestate da un altro stato membro dell'Unione Europea e quelle richieste dal corrispondente profilo professionale si riscontrino delle differenze sostanziali.

(5) Con riferimento al comma 4 rimane salva la specifica disciplina statale che, ai fini dell'esercizio della professione, richiede l'iscrizione in apposito albo previo conseguimento della corrispondente abilitazione professionale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005 - Impiegato comunale e provinciale - concorsi per titoli ed esami - attività discrezionale della commissione giudicatrice - svolgimento prova scritta: uso della lingua diversa da quella prescelta - irregolarità formale nella verbalizzazione della graduatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003 - Concorsi pubblici - valutazione di diploma di laurea austriaco - commissione esaminatrice - organi amministrativi: impossibilità di modifica della graduatoria -
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996 - Insegnamento della seconda lingua nelle scuole professionali - titoli di studio

Art. 11 (Disposizioni comuni alle procedure concorsuali)

(1) Oltre a posti di ruolo o a tempo indeterminato possono essere messi a concorso anche i posti a tempo determinato. Le graduatorie di merito per posti a tempo determinato vengono utilizzate in sede di copertura di posti di ruolo o a tempo indeterminato.

(2) I candidati e le candidate che conseguono l'idoneità nelle procedure concorsuali possono essere assunti a tempo determinato con idoneità oppure a tempo indeterminato, nel rispetto della graduatoria e, nei casi previsti, della disciplina sulla proporzionale etnica. L'assunzione deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della graduatoria rispettivamente all'albo della Ripartizione personale per i reclutamenti mediante prove selettive oppure nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige per le altre procedure concorsuali.11)

(2/bis) La graduatoria stilata in seguito a corso concorso ha una validità di due anni.

(3) La copertura di posti a tempo determinato a medio e lungo termine è effettuata in primo luogo nel rispetto delle graduatorie concorsuali ed in subordine nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli.

(4) La copertura oppure accettazione di un posto a tempo determinato entro il periodo di cui al comma 2 ovvero 2/bis comporta il mantenimento dell'idoneità ai fini l'assunzione a tempo indeterminato per l'intera durata del periodo di inquadramento nel corrispondente profilo professionale ed il successivo periodo di due anni, salvo dimissione volontaria.12)

(5) La rinuncia ad un rapporto di lavoro non inferiore a cinque mesi offerto nel rispetto della graduatoria di merito comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell'idoneità per la nomina in prova.

(6) La nomina in prova su posti di ruolo o a tempo indeterminato degli idonei assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria di merito oppure delle graduatorie di merito successive che si aggiungono a quelle delle procedure concorsuali precedenti.

(7) I posti vacanti in ruoli organici diversi ma appartenenti allo stesso profilo professionale possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di merito e in presenza di mansioni corrispondenti. Per il personale insegnante deve essere corrispondente la materia d'insegnamento principale intesa come materia con il maggior carico orario. Tale possibilità deve essere prevista nel bando.

(8) Nel bando di concorso può essere limitata o esclusa l'assunzione di candidati idonei.

(9) Il personale assunto a tempo determinato sulla base di requisiti d'accesso previgenti, è ammesso alla prima procedura concorsuale successiva all'entrata in vigore di nuovi requisiti d'accesso per il corrispondente profilo professionale.

(10) Delle operazioni della commissione di esame viene redatto per ogni seduta un processo verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di esame. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale è sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dal segretario.

(11) Il personale in servizio a tempo determinato ed invitato a partecipare ad una procedura concorsuale che senza giustificato motivo non si presenta agli esami oppure non li supera, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto, a meno che, in presenza di idonei che non possono essere assunti, non venga licenziato nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. In mancanza di idonei il rapporto di lavoro può essere rinnovato o prorogato dietro richiesta del direttore competente. La precedenza spetta al personale con la migliore posizione nell'ultima graduatoria.

(12) Alle procedure concorsuali possono partecipare anche i candidati che intendono reinserirsi nella vita professionale, e che sono in possesso di titoli di studio o professionali specifici, un tempo vigenti, ma che attualmente non sono più previsti per l'accesso al corrispondente profilo professionale. In tal caso gli anni di formazione scolastica mancanti in relazione a quelli richiesti per l'accesso al corrispondente profilo professionale devono essere sostituiti da un'esperienza lavorativa specifica nella misura di due anni per ogni anno di formazione scolastica mancante. La presente disciplina non si applica ai profili professionali che richiedono un'abilitazione professionale.

11)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

12)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

Art. 12 (Contemporaneità tra abilitazione all'insegnamento e concorso)

(1) L'abilitazione all'insegnamento per le scuole professionali, agrarie e di economia domestica può essere conseguita anche in sede di concorso per l'accesso all'impiego provinciale.

Art. 13 (Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali)  delibera sentenza

(1) Il giudizio nelle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua che può scegliere il candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.

(2) I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova previsto per l'assunzione a tempo indeterminato oppure occupare un posto di direttore. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

(3) La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano. Uno dei membri può in ogni caso appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

(4) Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato delle scuole materne, per la formazione professionale e di musica provinciali sono formate, di norma, da membri della stessa lingua materna, tedesca oppure italiana, in conformità alla lingua nella quale viene impartito l'insegnamento, oppure ladina per i posti disponibili nelle località ladine.13)

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

(6) Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici possono essere svolte da impiegati idonei a svolgere tali funzioni.

(7) Per lo svolgimento di singole prove d'esame, la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

(8) Le commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale mediante prove selettive possono rimanere in carica fino a tre anni.

(9) Per una procedura concorsuale, in caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici. In tale caso la parità di trattamento dei candidati è garantita da criteri di valutazione uniformi determinati nel bando ed in una seduta comune delle commissioni esaminatrici.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001 - Abilitazione all'insegnamento - concorso - ammissione alle prove orali - discrezionalità della commissione esaminatrice - prescrizioni del bando prevalgono su circolari amministrative
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
13)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

CAPO II
Reclutamento mediante prove selettive

Art. 14 (Graduatorie)  delibera sentenza

(1) L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento delle prove selettive secondo l'ordine di apposita graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata per ogni profilo e gruppo linguistico.14)

(2) Nel bando di cui all'articolo 15 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate o gruppi di persone.

(3) Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente vengono prese in considerazione le domande pervenute alla Ripartizione del personale entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno del mese antecedente quello di scadenza della graduatoria. Si considerano in ogni caso prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito per mezzo di lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(4) La graduatoria è formata sulla base della valutazione di titoli di cui all'articolo 17. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio prestato nel semestre antecedente le suindicate date. Per le categorie protette vengono formate apposite graduatorie nel rispetto dei criteri dell'ufficio del lavoro.

(5) La graduatoria permanente viene aggiornata ogni quattro mesi e cioè al primo marzo, primo luglio e primo novembre di ogni anno, salvo diversa disciplina da prevedersi, a causa di particolari esigenze organizzative, nel bando per profili professionali specifici.

(6) La graduatoria permanente è resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte del direttore della ripartizione del personale. La graduatoria è depositata nell'ufficio competente per la sua gestione e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo.

(7) Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio a decorrere dall'approvazione della graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l'aggiornamento, da parte dell'aspirante, della sua posizione riguardo disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico. In mancanza il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

(8) Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la mobilità verticale oppure orizzontale, può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.

(9) Il personale in servizio a tempo determinato, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggior anzianità di servizio. In subordine il personale di cui al comma 8 ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, tenuto conto della maggior anzianità complessiva di servizio effettivo. Si considera personale in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio, anche con soluzione di continuità, nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza, escluso il personale dimissionario.

(10) I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova, vengono cancellati dalla graduatoria e possono ripresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione. Tali concorrenti perdono in ogni caso il diritto di precedenza di cui al comma 9.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
14)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

Art. 15 (Prove selettive)  delibera sentenza

(1) Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive sono da indicare:

  1. il profilo professionale;
  2. il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova selettiva;
  3. le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva;
  4. la documentazione da presentare per l'ammissione alla prova selettiva;
  5. il programma di esame nonché gli eventuali testi su cui verte la prova selettiva;
  6. le modalità di espletamento della prova selettiva.

(2) Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parità di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori di valutazione identici o comunque equivalenti.

(3) La convocazione alle prove selettive è disposta da parte del direttore dell'ufficio competente tenuto conto delle necessità e della riserva dei posti per le categorie protette, seguendo la graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17. Per le categorie protette la convocazione è disposta nel rispetto della graduatoria formata in base ai criteri dell'ufficio del lavoro.

(4) Qualora ai candidati vengano offerti dei posti nel rispetto della graduatoria prima dell'espletamento delle procedure di selezione del personale, gli aspiranti già in servizio, per effetto di tale offerta, sono convocati alle prove di selezione prima degli altri aspiranti.

(5) Qualora le modalità di espletamento delle prove selettive prevedano l'accertamento della sola idoneità, alle stesse viene convocato almeno un candidato per ciascun posto disponibile. In caso esse prevedano, invece, la scelta del candidato migliore, vengono convocati almeno tre candidati per ciascun posto disponibile.

(6) Al termine di ogni selezione si stila la graduatoria degli aspiranti che hanno superato il reclutamento mediante prove selettive. In tale graduatoria si collocano gli aspiranti nell'ordine di convocazione, nel caso dell'accertamento dell'idoneità, oppure nel rispetto dei risultati riportati agli esami, nel caso della scelta del candidato migliore. La graduatoria, datata e firmata dai membri della commissione e dal segretario, è affissa per almeno dieci giorni nel luogo dello svolgimento delle prove selettive ed all'albo della Ripartizione Personale. Dopo la pubblicazione della graduatoria si può procedere al conferimento dei posti.

(7) Gli aspiranti che superano le prove selettive, vengono collocati nella graduatoria di cui all'articolo 14 oppure in quella delle categorie protette con precedenza rispetto ai candidati che non hanno ancora sostenuto o superato le prove selettive, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 6. Agli idonei soprannumerari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

(8) Qualora le prove selettive consistano in più di una, il candidato acquisisce l'idoneità se supera ciascuna di esse.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006 - Procedimento giurisdizionale - sentenza in forma semplificata - non serve costituzione delle parti chiamate in giudizio - concorsi pubblici - impugnazione procedura - pubblicazione graduatoria all'albo - presunzione di conoscenza legale - limiti - omessa convocazione scritta di candidati ammessi alle prove - obbligo per l'amministrazione di rinnovo della procedura concorsuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999 - Concorso pubblico - graduatoria degli idonei - interesse legittimo alla nomina

CAPO III
Criteri generali di valutazione

Art. 16 (Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi)  delibera sentenza

(1) Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami:

  1. valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti;
  2. valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci punti, di cui fino a cinque punti possono essere riservati nel bando a titoli di specializzazione richiesti e non per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo;
  3. esperienza professionale:
    1. nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti, un punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di dieci punti;
    2. nel caso dell'esercizio di mansioni affini, compresa l'esperienza affine esercitata in profili professionali oppure qualifiche inferiori o superiori, mezzo punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di cinque punti;
    3. nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti ed affini il periodo complessivo di valutazione non può comunque superare i tre anni e quattro mesi.

(2) La valutazione dei titoli è effettuata per coloro che abbiano superato le prove d'esame.

(3) Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano alle procedure concorsuali pubbliche per esami.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005 - Impiegato comunale e provinciale - concorsi per titoli ed esami - attività discrezionale della commissione giudicatrice - svolgimento prova scritta: uso della lingua diversa da quella prescelta - irregolarità formale nella verbalizzazione della graduatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003 - Impiegato pubblico - concorsi - prove d'esame - valutazione espressa numericamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione

Art. 17 (Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive)  delibera sentenza

(1) Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 14 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

  1. punti dieci per la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:
    1. per ogni decimo di media superiore al voto sei è attribuito un quarto di punto; in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi si procede per analogia;
    2. in caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si applica la seguente tabella di corrispondenza:

giudizio complessivo

voto numerico

ottimo

dieci

distinto

nove

buono

otto

soddisfacente

sette

sufficiente

sei

    1. un titolo di studio senza indicazione di voto nonché quello recante un giudizio complessivo non previsto sub cfr. 2, è valutato soltanto se vengono presentati i voti riportati all'ultimo anno della relativa formazione;
    2. in caso di presentazione di più titoli di studio viene valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;
    3. per i profili professionali ascritti alla I e II qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;
  1. punti dieci per l'esperienza professionale, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:
    1. la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in ragione di punti due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i profili professionali che prevedono il titolo di studio minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi attività lavorativa;
    2. nel caso di profili professionali che prevedono l'equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede ad una riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili pari al numero degli anni scolastici corrispondenti;
  2. punti quattro per la disoccupazione limitatamente ai periodi d'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento oppure d'iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, in ragione di mezzo punto per ogni periodo trimestrale; il punteggio è attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti alla presentazione della richiesta;
  3. punti dieci in caso di percezione da parte della famiglia dell'aspirante del sussidio di minimo vitale, sempreché tale sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi;
  4. punti tre per ogni figlio minore a carico.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003 - Concorsi pubblici - valutazione di diploma di laurea austriaco - commissione esaminatrice - organi amministrativi: impossibilità di modifica della graduatoria -
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003 - Impiegato pubblico - concorsi - prove d'esame - valutazione espressa numericamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.

Art. 18 (Criteri di preferenza)

(1) In caso di parità di punteggio nelle graduatorie la preferenza è attribuita nel rispetto dei titoli previsti dalla normativa statale. A parità di titoli la preferenza è determinata, nell'ordine:

  1. dalla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sottorappresentato;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio presso una pubblica amministrazione;
  3. viene preferito il candidato più giovane.

(2) La rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata annualmente nel mese di gennaio.

CAPO IV
Rapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato

Art. 19 (Assunzione a tempo determinato)  delibera sentenza

(1) Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l'Amministrazione provinciale può assumere personale a tempo determinato su posti vacanti e personale supplente per la sostituzione di personale assente, nel rispetto di appositi criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(2) In sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto della normativa vigente, l'Amministrazione provinciale può assumere personale supplente. Le assenze per congedi ordinari possono essere coperte con personale supplente nel solo caso della custodia o guardiania di immobili di proprietà della Provincia oppure nel caso in cui il personale sostituito fruisca del congedo ordinario, senza riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione obbligatoria e la fine dell'astensione facoltativa dal servizio per maternità, compreso il congedo ordinario aggiunto alla fine. Il personale supplente deve appartenere di norma allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito.

(3) L'assunzione a tempo determinato di personale può essere disposta anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico è ridotto in proporzione.

(4) Al fine di garantire la regolare continuità del servizio l'assunzione a tempo determinato di personale può essere effettuata con un anticipo massimo di un mese prima del verificarsi della disponibilità del posto.

(5) Su richiesta dell’assessore preposto, i posti nelle direzioni di dipartimento, di diretta collaborazione dell’assessore e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere coperti da personale per chiamata dall’esterno comunque in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno durata corrispondente al mandato politico dell’assessore. Il servizio così prestato presso la direzione del dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. 15)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeDelibera N. 4567 del 09.12.2002 - L’assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa
15)

L'art. 19, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 marzo 2011, n. 10.

Art. 20 (Personale insegnante ed equiparato: contingente dei posti e conferimento di incarichi e supplenze)

(1) Entro il 30 giugno di ogni anno, le ripartizioni competenti per materia nonché gli istituti per l'educazione musicale determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, gli incarichi e le supplenze da conferire nel successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato appartenente ai seguenti profili professionali: insegnante laureato/insegnante laureata, insegnante di cura e riabilitazione, insegnante con laurea triennale, insegnante, insegnante di applicazioni tecniche, insegnante di musica, educatore professionale/educatrice professionale, educatore ed assistente di persone con disabilità/educatrice ed assistente di persone con disabilità.16)

(2) Gli incarichi e le supplenze annuali per i posti di cui al comma 1 vengono conferiti sulla base della scelta del posto fatta dai singoli candidati nel rispetto di apposita graduatoria formata secondo criteri approvati dalla Giunta provinciale, garantendo comunque la precedenza al personale in servizio a tempo indeterminato. In mancanza di candidati in graduatoria è ammessa la chiamata diretta.

(3) Non sono disponibili per la scelta i posti del personale con contratto a tempo determinato che chiede l'assegnazione del posto di lavoro già occupato. La relativa richiesta è riservata al personale con un'anzianità di servizio almeno triennale che abbia conseguito l'idoneità al relativo impiego in una procedura concorsuale. Sono comunque disponibili alla scelta i posti vacanti ed i posti del restante personale con contratto a tempo determinato, nonché i posti per i quali la competente unità organizzativa chiede la copertura con altro personale per dimostrate insuperabili difficoltà nei rapporti relazionali sul posto di lavoro.17)

(4) I posti che non sono compresi nel provvedimento di determinazione definitiva degli incarichi e delle supplenze annuali, sono conferiti d'ufficio nel rispetto della graduatoria di cui al comma 2.

(5) Gli incarichi o le supplenze del personale che continua a rimanere in servizio sono prorogati d'ufficio.

(6) Gli eventuali ulteriori profili professionali ai quali si dovrà applicare la disciplina di cui al presente articolo sono determinati dal direttore della ripartizione del personale.

16)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

17)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 9 ottobre 2006, n. 52.

Art. 20/bis (Assunzione di personale insegnante ed equiparato per le scuole dell'infanzia)

(1) L'assunzione del personale insegnante ed equiparato per le scuole dell'infanzia della Provincia avviene sulla base di graduatorie permanenti, rinnovate annualmente, suddivise per madrelingua e per profilo professionale. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale.

(2) Le aspiranti e gli aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, sono inseriti con titolo di precedenza nella graduatoria per insegnanti di scuola dell'infanzia. A tal fine per il conseguimento di tale laurea in un corso di laurea a tempo pieno entro il termine della presentazione della domanda di accesso alla graduatoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, è riconosciuta, oltre all'anzianità di servizio maturata, un'ulteriore anzianità di servizio di tre anni e sette mesi.

(3) Il personale in servizio in possesso di un requisito d'accesso per il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia diverso dalla laurea di cui al comma 2 nonché il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico è ammesso d'ufficio, nell'ordine della maggiore anzianità di servizio, ad un esame di idoneità da svolgersi secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

(4) In sede di prima assunzione il personale con i profili professionali di cui al comma 3 è sottoposto nel corso dei primi tre mesi di servizio ad una valutazione sull'idoneità provvisoria secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

(5) Le prove d'esame ai fini dell'accertamento dell'idoneità tengono conto delle competenze professionali connesse con la qualifica funzionale di inquadramento.18)

18)

L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 12 gennaio 2006, n. 2.

Art. 21 (Incarico di esperti)

(1) In caso di necessità ed in mancanza di esperti propri, l'Amministrazione provinciale può avvalersi di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente. I relativi incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale a tempo determinato.

(2) Con il provvedimento d'incarico è determinato il compenso globale da commisurare in relazione all'importanza del lavoro affidato. Possono essere rimborsate anche le spese, debitamente documentate, connesse all'incarico.

(3) Nel caso in cui l'incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attività lavorativa, la retribuzione annuale verrà corrisposta in 13 mensilità. In tale caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità in quanto previsto per il corrispondente personale dipendente. L'incarico ha una durata fino a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

Art. 22 (Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati)

(1) Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti o per particolari temporanee esigenze di servizio possono essere assunti, per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati in possesso di requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale. Nel piano della politica del lavoro vengono determinate le fasce dei disoccupati da privilegiare in tale impiego. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.

(2) Presso i servizi dell'amministrazione provinciale possono essere assunti, per una durata non superiore a tre mesi, studenti o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Il relativo compenso non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

Art. 23 (Volontariato)

(1) Possono essere ammessi dal direttore del singolo servizio o ente provinciale gli interessati al volontariato senza compensi, previa stipulazione di apposito accordo e assolvimento degli obblighi assicurativi a carico dell'amministrazione.

(2) Al rapporto di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente. La relativa esperienza professionale è valutata solamente in sede di selezione del personale per l'impiego provinciale, tenuto conto della normativa in vigore.

Art. 24 (Assunzione di personale stagionale)

(1) Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicità e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale.

(2) A richiesta l'assunzione e l'amministrazione del personale può essere effettuata dalla ripartizione del personale per conto del relativo servizio o ente provinciale.

Art. 25 (Stipulazione di convenzioni con cooperative del lavoro o organizzazioni similari)

(1) Per i lavori straordinari oppure imprevisti e comunque di breve durata, che non possono essere espletati dal personale in dotazione e per i quali non convenga l'assunzione di apposito personale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con cooperative del lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.

Art. 26 (Utilizzazione di obiettori di coscienza)

(1) Al fine dell'utilizzazione di obiettori di coscienza presso i singoli servizi ed enti provinciali negli ambiti previsti dalla rispettiva normativa statale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con il competente organo dello Stato.

CAPO V
Varie disposizioni sull'ammissione all'impiego provinciale

Art. 27 (Collocamento a riposo)

(1) Il personale è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di 65 anni.

(2) In deroga al limite di cui al comma 1 il personale può essere mantenuto in servizio fino al compimento del 70mo anno di età.

(3) Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, è collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data.

Art. 28 (Accertamento dell'idoneità fisica o psico fisica per particolari categorie di personale)

(1) L'accertamento dell'idoneità fisica per il servizio di montagna e dell'idoneità psico fisica per il personale da assumere nel corpo forestale provinciale oppure nel ruolo speciale del servizio antincendi avviene solamente nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione.

Art. 29 (Presentazione della documentazione)

(1) La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto al posto, all'atto dell'assunzione e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'inizio del servizio, salvo proroga concessa per giustificati motivi.

(2) Il personale è tenuto ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per la permanenza in servizio provinciale.

(3) In sede di assunzione gli aspiranti con precedente servizio provinciale documentano oppure fanno le dichiarazioni relativamente ai soli stati, fatti o qualità personali che hanno subito variazioni.

Art. 30 (Disposizioni particolari per le persone disabili)

(1) La persona disabile sostiene le prove d'esame nelle procedure concorsuali con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica situazione di disagio. L'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.

(2) La persona disabile con un grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso l'amministrazione provinciale come vincitore oppure vincitrice di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

(3) Ai fini dell'assunzione di personale disabile non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. L'amministrazione provinciale può però richiedere che, a cura del collegio medico preordinato agli accertamenti sanitari nelle assunzioni obbligatorie, venga accertata la compatibilità della specifica situazione di disagio con le mansioni da svolgere.

(4) Il trenta percento delle assunzioni ancora da effettuare di persone disabili per la copertura della quota d'obbligo prevista per le persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68possono avvenire nominativamente. Le assunzioni nominative sono limitate alle persone disabili individuate dal programma di assunzioni deliberato dalla Giunta provinciale. Le assunzioni avvengono previo parere positivo del competente superiore dell'unità organizzativa interessata.

Art. 31 (Riammissione in servizio)

(1) Il personale già incaricato a tempo indeterminato o determinato con idoneità presso l'Amministrazione provinciale può essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.

(2) Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale nonché il giudizio positivo del direttore della struttura organizzativa destinataria.

(3) Ha titolo di precedenza nella riammissione in servizio,

  1. il personale perdente posto, compreso il personale femminile in aspettativa ai fini del conseguimento del diritto a pensione,
  2. il genitore o familiare che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,
  3. il richiedente con prole a carico,
  4. il richiedente che si è riqualificato per il rientro.

(4) Il personale riammesso è inquadrato in un profilo professionale le cui mansioni siano identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale per il quale possiede i requisiti culturali d'accesso, ascritto alla stessa qualifica professionale oppure alla qualifica inferiore rispetto a quella occupata alla cessazione dal servizio provinciale.

(5) Al personale di cui al comma 3, lettera a), è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riassunto viene attribuito un trattamento economico da stabilirsi da apposita commissione, composta da tre esperti, tenuto conto dell'esperienza professionale attinente all'impiego previsto, escluso ogni riconoscimento di servizio.

(6) Il personale riammesso di regola è sottoposto al normale periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.

Art. 32 (Flessibilizzazione della proporzionale etnica)

(1) In attesa di un adeguamento della normativa provinciale sulla ripartizione dei posti nel pubblico impiego provinciale secondo la consistenza dei gruppi linguistici e sui requisiti di conoscenza delle lingue per l'accesso ai relativi posti, la Giunta provinciale può assegnare posti riservati ad uno dei tre gruppi linguistici ad un altro gruppo degli stessi qualora

  1. manchino candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e
  2. esistano urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti nonché
  3. venga riservato un corrispondente numero di posti a candidati del gruppo linguistico cedente in un'altra qualifica funzionale o gruppo di qualifiche funzionali.

(2) Il recupero dei posti assegnati ad un altro gruppo linguistico in deroga al numero massimo dei posti spettanti allo stesso nell'ambito della rispettiva qualifica o gruppo di qualifiche funzionali avviene in sede di successiva copertura di posti vacanti, salvo quanto disposto al comma 1. Rimane comunque salvo il rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nell'ambito del numero complessivo dei posti soggetti alla proporzionale etnica ai sensi della vigente normativa provinciale.

Art. 32/bis (Domande online ed interazione telematica con i richiedenti)

(1) In presenza dei presupposti tecnici e di accertamento dell'identità dei richiedenti, le domande di partecipazione ai concorsi nonché quelle di iscrizione in graduatoria possono essere presentate anche per via telematica, con la possibilità per l'Amministrazione di interagire anch'essa con i richiedenti allo stesso modo.19)

19)

L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 4 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

CAPO VI
Disposizioni transitorie ed abrogazioni

Art. 33 (Norma transitoria)

(1) Il personale provinciale insegnante delle scuole professionali, agrarie e di economia domestica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 6/97 abbia superato con esito positivo una procedura concorsuale provinciale è equiparato al personale idoneo ai fini dell'assunzione in servizio. Nella graduatoria per il conferimento degli incarichi 2003/2004 a tale personale è attribuita la precedenza rispetto a coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento non hanno ancora conseguito l'idoneità, tenuto conto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria per l'anno scolastico 2002/2003.

(2) Il personale provinciale insegnante delle scuole professionali, agrarie e di economia domestica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso dell'abilitazione all'insegnamento presso scuole professionali, agrarie e di economia domestica oppure di titolo professionale corrispondente, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale previo superamento di un esame di idoneità, da sostenersi secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale.

(2/bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in possesso, già in sede di prima applicazione della disciplina, di tutti i requisiti ivi previsti tranne l'essere stato in servizio.20)

(3) Il personale in servizio, che da almeno dieci anni svolge le mansioni del profilo professionale di educatore/educatrice di istituto ed è in possesso dei requisiti d'accesso richiesti in passato, è inquadrato nel profilo professionale dell'educatore/educatrice d'istituto previo superamento di un esame di idoneità, da sostenersi secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale.

(4) Per il personale provinciale insegnante nelle scuole materne o di musica che per effetto d'incarichi e supplenze al 31 agosto 2003 e, per le scuole di musica in lingua italiana, al 30 settembre 2003 ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale e che è in possesso dei requisiti d'accesso richiesti, è indetto un esame di idoneità. A tale esame di idoneità può partecipare anche il personale insegnante delle scuole di musica provinciali che ha superato il concorso indetto con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Personale n. 334 del 21 dicembre 2000. Le modalità dell'esame di idoneità sono fissate dalla Giunta provinciale.21)

(4/bis) Nelle materie canto moderno e jazz, keyboard, chitarra elettrica, basso elettrico, fisarmonica diatonica, musica popolare all'esame di idoneità di cui al comma 4 può partecipare anche il personale sprovvisto dei requisiti d'accesso richiesti, purché al 31 agosto 2003 e, per le scuole di musica in lingua italiana, al 30 settembre 2003 ha insegnato per un periodo non inferiore a cinque anni e prevalentemente una delle materie precitate nonché supera il relativo esame di qualifica conseguendo il punteggio massimo.22)

(5) Il personale appartenente alle categorie protette in servizio a tempo determinato nell'anno 2002, anche con interruzioni, che abbia conseguito l'idoneità in una procedura concorsuale provinciale ha la precedenza nelle assunzioni rispetto alle persone appartenenti alle categorie protette disoccupate non ancora assunte, ancorchè idonee.

(6) Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 si applicano anche alle procedure concorsuali in atto, in favore del personale in servizio ed in possesso dei requisiti ivi previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di precedenza per la copertura del posto già occupato.23)

20)

Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

21)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

22)

Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

23)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

Art. 34 (Norma transitoria sul passaggio di personale docente dalle scuole secondarie alle scuole professionali, agrarie e di economia domestica)

(1) Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che, per mancanza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, è iscritto, previa richiesta da presentarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in un'apposita graduatoria permanente finalizzata al conferimento di incarichi presso le scuole professionali, agrarie e di economia domestica, tenuto conto dell'anzianità di servizio acquisita entro il 31 agosto 2002.

(2) Ai fini di cui al comma 1 vengono presi in considerazione anche gli anni di servizio prestati in qualità di docente presso le scuole elementari a carattere statale della provincia di Bolzano, presso le scuole e gli istituti legalmente riconosciuti della stessa nonché presso le scuole professionali e di musica della Provincia medesima. L'immissione nella graduatoria di cui al comma 1 è comunque riservata al personale che ha svolto attività di insegnamento per almeno uno degli ultimi due anni scolastici.

(3) Il conferimento degli incarichi è subordinato al superamento di un apposito esame di idoneità e di abilitazione all'insegnamento per le scuole professionali, agrarie e di economia domestica. In sede di esame di idoneità viene stabilito se l'ammissione all'esame di abilitazione deve essere subordinata alla formazione pedagogico-didattica, con indicazione dei contenuti.

(4) A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 gli aspiranti di cui al comma 2 precedono, in sede di conferimento dei posti presso le scuole professionali, agrarie e di economia domestica, gli aspiranti ad un posto in tali scuole che nell'anno scolastico 2002/2003 non hanno prestato servizio oppure abbiano prestato servizio sprovvisti del titolo di studio oppure professionale richiesto, fatta eccezione per coloro che erano in possesso di un titolo di studio o professionale conseguito in un altro stato membro dell'UE, ancorchè non riconosciuto.

(5) Anche il personale di cui al comma 1 può essere assunto presso la Provincia, previo richiesta, anche in profili professionali non riservati al personale insegnante, qualora sia in possesso del corrispondente attestato di bilinguismo e previo superamento di apposito esame di idoneità.

(6) In sede di assunzione, il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, nel profilo professionale corrispondente all'idoneità conseguita. In tale sede viene attribuito un trattamento economico convenzionale per classi e scatti corrispondente agli anni di servizio riconosciuti ai sensi del comma 1, diminuiti in caso di inquadramento nell'VIII qualifica funzionale di otto anni ed in caso di inquadramento nella VII qualifica funzionale di quattro anni.

(7) Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere stabiliti ulteriori modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

(8) La Giunta Provinciale è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui al presente articolo anche per gli anni scolastici futuri, garantendo comunque la precedenza nell'assunzione al personale già in servizio ed in possesso dei requisiti culturali d'accesso richiesti.24)

(9) Ai fini di cui al comma 1 viene presa in considerazione l'anzianità di servizio acquisita entro il 31 agosto 2004. L'immissione in graduatoria è riservata al personale che ha continuato successivamente all'anno scolastico 2002/2003 a svolgere attività d'insegnamento presso le scuole provinciali o le scuole a carattere statale della Provincia.25)

24)

Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

25)

Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 21 giugno 2005, n. 29.

Art. 35 (Norma transitoria - Passaggio al Servizio sanitario provinciale o all'Amministrazione provinciale di personale di laboratori di analisi a scopo diagnostico convenzionati con il Servizio sanitario provinciale)

(1) L'assunzione definitiva del personale di cui all'articolo 25, della legge 7 dicembre 1982, n. 39, inserito con la legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, presso gli enti ivi indicati avviene previo superamento di un apposito esame di idoneità da svolgersi secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) La domanda per l'assunzione definitiva può essere presentata all'ente interessato fino all' 8 gennaio 2007.

Art. 36 (Abrogazione di disposizioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l'articolo 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6e successive modifiche;
  2. gli articoli 2 e 5 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4e successive modifiche;
  3. l'articolo 55 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11e successive modifiche;
  4. il decreto del Presidente della Provincia del 26 marzo 1997, n. 6;
  5. il decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2000, n. 44.

Art. 37

(1) Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction24/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
ActionAction27/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
ActionAction29/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
ActionAction04/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
ActionAction10/12/2003 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
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ActionAction05/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
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ActionAction07/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2003, n. 25
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ActionAction25/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2003, n. 29
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ActionAction28/07/2003 - Legge provinciale 28 luglio 2003, n. 13
ActionAction31/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2003, n. 31
ActionAction01/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2003, n. 34
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 37
ActionAction23/09/2003 - Deliberazione del Consiglio provinciale 23 settembre 2003, n. 7
ActionAction25/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 40
ActionAction03/10/2003 - Legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14
ActionAction03/10/2003 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionAction06/10/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 44
ActionAction20/10/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 49
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 51
ActionAction05/11/2003 - Contratto di comparto5 novembre 2003
ActionAction17/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 53
ActionAction18/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2003 , n. 55
ActionAction19/11/2003 - Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345
ActionAction04/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2003, n. 56
ActionAction18/12/2003 - Decreto legislativo 18 dicembre 2003, n. 309
ActionAction23/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2003, n. 57
ActionAction31/03/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 marzo 2003, n. 7 —
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 
ActionAction23/04/2003 - Testo unicodel 23 aprile 2003 
ActionAction11/06/2003 - Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
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