Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
(1) I termini concessi per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, possono essere prorogati dall'organo di vigilanza competente a seguito di motivata richiesta scritta.
(2) Le prescrizioni d'adeguamento impartite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la propria validità. All'atto delle ispezioni di verifica, il personale incaricato dei controlli applica eventualmente le semplificazioni previste dal presente regolamento.
(3) Gli organi provinciali competenti potranno emanare congiuntamente circolari esplicative in merito al presente atto, sentiti gli organi di controllo.
(4) Le associazioni delle varie categorie hanno la possibilità di sottoporre alle autorità provinciali proposte di modelli relativi al piano di autocontrollo. Dette autorità ne esamineranno la correttezza e se del caso ne approveranno la loro idoneità come modello non vincolante per la tipologia di attività.