(1) L'equipaggio di soccorso HEMS è costituito dall'equipaggio di condotta e, normalmente, da tre passeggeri.
(2) L'equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l'orario di attività venga esteso come indicato all'articolo 5, comma 4, l'equipaggio di condotta, nell'arco notturno, sarà costituito da due piloti. I requisiti professionali e l'esperienza dell'equipaggio di condotta non devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore.
(3) Gli ulteriori passeggeri sono: un secondo membro d'equipaggio HEMS nella figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d'emergenza e l'altro un infermiere professionale dell'area critica o dipendente della centrale d'emergenza provinciale "118" o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata. Il personale medico, gli infermieri e i soccorritori vengono utilizzati unicamente in caso di bisogno, non prestando stabilmente servizio presso la base di elisoccorso, e quando l'organizzazione lo permette.
(4) Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono la presenza a bordo di un soccorritore del Soccorso Alpino. In tal caso non è necessaria la figura dell'infermiere o del soccorritore.
(5) Per poter operare a bordo degli elicotteri di soccorso i passeggeri sanitari ed i tecnici del Soccorso Alpino devono avere frequentato specifici corsi di addestramento, così come previsto dalla normativa provinciale.
(6) Nell'arco diurno l'equipaggio di soccorso HEMS deve essere pronto al decollo entro 5 minuti dall'allarme. In caso di estensione dell'orario di attività, come indicato all'articolo 5, comma 4, la Giunta provinciale può disporre tempi operativi differenti per l'intervento notturno.
(7) Ad ogni intervento il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali sono i membri dell'equipaggio o le persone da prendere a bordo. La decisione è presa in conformità alle modalità ed alle procedure di cui all'articolo 5, concordate tra le organizzazioni di soccorso e la Centrale provinciale d'emergenza "118".
(8) Tutti i membri dell'equipaggio di soccorso devono partecipare regolarmente, almeno due volte all'anno, per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici, tecnica di pronto soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri di equipaggio.