In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 491)
Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di fondi fuori bilancio

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2003, n. 5.

Art. 3 (Principi generali)

(1)Ove non diversamente disposto dalle rispettive leggi istitutive, le gestioni di fondi fuori bilancio si uniformano ai seguenti principi e norme:

  1. per ogni gestione sono aperti, per il tramite della Ripartizione Finanze e Bilancio, uno o più conti presso l'istituto tesoriere della Provincia, cosiddetti conti di tesoreria, ed eventualmente presso altri istituti di credito convenzionati, cosiddetti conti di transito;
  2. i rapporti tra gli istituti bancari e la Provincia per la gestione dei fondi sono regolati da apposite convenzioni, da sottoporre all'esame preventivo della Ripartizione finanze e bilancio; in esse sono stabilite, in particolare, le scadenze, le modalità di gestione e di rendicontazione e le valute per le operazioni di cassa nonché i compensi spettanti per la gestione;
  3. il tasso d'interesse e la capitalizzazione dei fondi giacenti sui conti bancari di cui alla lettera a) sono pari a quelli praticati dal Tesoriere provinciale sulle giacenze di cassa della Provincia;
  4. in caso di istituzione e gestione di fondi di rotazione tramite l'ausilio di istituti di credito convenzionati, sono aperti presso gli istituti stessi conti di transito intestati alla Provincia. Le erogazioni sui predetti conti di transito sono effettuate avvalendosi dei fondi accreditati sul corrispondente conto presso il tesoriere provinciale. Le entrate dai rientri dei prestiti, affluite sui conti di transito sono riversate periodicamente o a richiesta dell'Amministrazione provinciale sull'apposito conto presso il tesoriere provinciale.