Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.
(1) In applicazione degli articoli 5, 13 e 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la Provincia Autonoma di Bolzano istituisce un conto corrente, sul quale vengono versati i seguenti importi:
(2) Le entrate sono versate su un apposito capitolo del bilancio provinciale denominato "Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili" ai sensi della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.
(3) Le somme affluenti nel Fondo sono destinate ai fini di cui agli articoli 13 e 14, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(4) Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le modalità di pagamento, di riscossione e di versamento del contributo esonerativo sono definite con delibera della Giunta provinciale.