Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.
(2) Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.
(3) Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare:
(4) Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.