(1) Il direttore dei lavori, nel caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione di determinate lavorazioni, gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
(2) Il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
(3) Alla scadenza del termine il direttore dei lavori verifica in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, anche dell'amministrazione committente, l'adempimento, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del progetto.
(4) L'amministrazione committente, visto il verbale di cui al comma 3 e constatato il perdurare dell'inadempimento, ordina l'esecuzione d'ufficio.
(5) L'appaltatore è tenuto a rifondere all'amministrazione committente le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio.