Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 43 della legge, la garanzia di cui all'articolo 42 è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.