Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Per diritti speciali di prelievo, di seguito denominati Dsp, si intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale.
(2) Se l'amministrazione committente rientra in quelle elencate all'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA ed espressa in euro si intende espressa in Dsp con i seguenti limiti di valore:
(3) I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(4) Future variazioni dei valori delle soglie comunitarie e dei Dsp sono automaticamente recepite nel presente regolamento. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.