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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 5 (Funzioni e compiti del responsabile di progetto)

(1) Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, il responsabile di progetto garantisce gli standard qualitativi del lavoro pubblico e crea le condizioni per la realizzazione dello stesso nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, fermo restando i compiti e le responsabilità di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori;

(2) Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto del personale degli uffici competenti dell'amministrazione committente, qualora necessario.

(3) Con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. promuove le indagini preliminari dirette ad accertare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento;
  2. accerta l'esistenza della documentazione relativa alla conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
  3. indica i diversi gradi degli elaborati che sono predisposti nei vari livelli di progettazione;
  4. assiste il progettista e gli utenti finali nella progettazione dell'opera;
  5. coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, accertando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione o nel progetto preliminare.

(4) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. elabora ed aggiorna il piano delle spese e verifica la copertura delle stesse;
  2. comunica all'amministrazione committente la necessità di aumentare, previo accertamento dell'ammontare stimato dal progettista, le somme stanziate e dispone, su autorizzazione dell'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 della legge, l'aggiornamento del progetto;
  3. accerta la sussistenza dei motivi previsti dall'articolo 63 della legge, che ammettono varianti in corso d'opera, e dispone, sentita l'amministrazione committente, l'elaborazione, ove prescritta, della variante in corso d'opera o del concordamento di nuovi prezzi;
  4. trasmette in ogni caso all'amministrazione committente le varianti in corso d'opera, i verbali di concordamento dei nuovi prezzi o gli elenchi dei nuovi prezzi per l'approvazione.

(5) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l'occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantirne l'inizio dei lavori al momento della consegna;
  2. propone l'inserimento nel capitolato speciale d'appalto di una apposita clausola che prevede la consegna frazionata idonea ad assicurare l'inizio dei lavori, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una parziale temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili che non permettano l'immediata occupazione ed esecuzione dei lavori sull'intera o su parte dell'area senza maggiori compensi o indennizzi a favore dell'appaltatore.

(6) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera d) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. accerta la presentazione da parte del progettista, per ogni livello di progettazione, della documentazione attestante la rispondenza dei contenuti progettuali alla normativa vigente, alle indicazioni contenute nel provvedimento dell'amministrazione committente che fissa le caratteristiche dell'opera e alle disponibilità finanziarie, e, relativamente alla progettazione esecutiva, l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per la realizzazione dei lavori;
  2. accerta la completezza del progetto per ogni livello di progettazione e verifica la completezza degli elaborati progettuali richiesti in relazione alla tipologia del lavoro con riferimento alle clausole del capitolato speciale d'appalto ed all'elenco dei prezzi unitari;
  3. accerta che i documenti progettuali siano sottoscritti da parte dei titolari dell'incarico di progettazione, ai fini dell'assunzione delle rispettive responsabilità;
  4. accerta l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
  5. accerta l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valuta l'idoneità dei criteri adottati;
  6. accerta la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.

(7) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera e) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, trasmette all'amministrazione committente le attestazioni del direttore dei lavori relative:

  1. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  2. all'assenza d'impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  3. alla fattibilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro.

(8) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera f) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. vigila sulla regolare realizzazione dei lavori e comunica all'amministrazione committente i danni erariali riscontrati;
  2. predispone i programmi delle singole fasi di realizzazione del lavoro pubblico in collaborazione con i progettisti ed il direttore dei lavori e verifica il rispetto dei termini; i programmi non sono obbligatori per lavori di manutenzione.
  3. convoca periodicamente gli addetti alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantire il coordinamento della varie fasi di attività;
  4. provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, invia copia del processo verbale delle riunioni all'amministrazione committente e ai partecipanti ed attua le relative decisioni.

(9) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera h) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente la nomina del collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'articolo 19 della legge.

(10) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera i) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. richiede per iscritto al coordinatore unico l'esecuzione d'ufficio dei lavori in caso di inerzia dell'appaltatore;
  2. propone al coordinatore unico la risoluzione del contratto ogniqualvolta se ne realizzino i presupposti.

(11) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera j) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  1. Acquisisce entro 60 giorni dall'iscrizione dell'ultima riserva, le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 74 della legge;
  2. propone entro 30 giorni dall'acquisizione delle relazioni di cui alla lettera a), la definizione bonaria delle controversie, tenendo conto delle proposte contenute nelle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore e sentito l'appaltatore;
  3. acquisisce in relazione all'accordo bonario la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore.

(12) Assume le funzioni del responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.

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