Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Sono a carico dell'appaltatore le spese, le imposte e le tasse conseguenti alla stipula del contratto.
(2) Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del contratto sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.