Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'associazione temporanea in forma combinata è ammessa esclusivamente per l'appalto di lavori superiore a 25.000.000 di euro.
(2) Per ogni singola categoria di lavoro, salvo per la categoria prevalente, possono associarsi non più di due imprese.