Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) In caso di fallimento dell'impresa mandataria l'amministrazione committente ha facoltà di proseguire il rapporto d'appalto con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia gradita all'amministrazione committente purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero ha facoltà di recedere dall'appalto.
(2) In caso di fallimento di una delle imprese mandanti l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
(3) Alle imprese individuali si applicano i commi 1 e 2 in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del titolare.